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"Nessun rischio di traffico di droga transfrontaliero"
"Nessun rischio di traffico di droga transfrontaliero"
"Nessun rischio di traffico di droga transfrontaliero"
Redazione
8 anni fa
Il TAF ha ridotto da 12 a 4 anni la durata del divieto di entrata in Svizzera a carico di un settantenne italiano

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ridotto da 12 a 4 anni la durata del divieto di entrata in Svizzera a carico di un settantenne cittadino italiano, condannato in patria nel 2014 a quattro anni e tre mesi per detenzione illecita di sostanze stupefacenti (4.156 gr. di cocaina, 711.23 gr. di hashish e 674 gr. di un preparato stupefacente a base di anfetamina).

Il 20 dicembre 2016, in seguito a questa condanna, l'Ufficio della migrazione gli ha revocato il permesso di frontaliere, sottoponendo inoltre il caso per esame alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Il 12 settembre 2017, riferendosi all'accaduto nonché ad altre infrazioni riportate nel certificato del casellario giudiziale italiano del ricorrente, ha pronunciato nei suoi confronti un divieto d'entrata per la Svizzera e il Liechtenstein, immediatamente esecutivo della durata di dodici anni, ovvero con validità fino al 12 settembre 2029.

Il ricorrente ha quindi adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, in via principale, l'annullamento del divieto d'entrata, e, in via subordinata, la riduzione della sua validità ad una durata massima di cinque anni. L’uomo ha sostenuto di non rappresentare una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici della Svizzera, nella misura in cui i fatti oggetto della condanna penale del 15 luglio 2014 hanno avuto luogo esclusivamente in Italia, e che, non avendo mai commesso reati in Svizzera durante il periodo, superiore a trent'anni, in cui vi ha lavorato come frontaliere. Un suo precedente penale per truffa risale inoltre a 20 anni fa e non è quindi da considerare.

Come detto, i giudici sangallesi gli hanno dato parzialmente ragione. La Corte ha infatti ritenuto che “la minaccia che rappresenta il ricorrente per l'ordine e la sicurezza pubblici svizzeri, benché essa sia reale ed attuale e che giustifichi il rilascio di un divieto d'entrata, non può essere qualificata come grave ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 LStr”.

“Occorre innanzitutto rilevare che il ricorrente ha violato soltanto una volta la legislazione italiana sugli stupefacenti; le altre infrazioni da lui commesse sono l'emissione di assegni a vuoto e la ricettazione, avvenute peraltro più di venti anni fa - ha argomentato la Corte - I reati in questione non essendo della stessa indole del reato oggetto della condanna italiana, dato che toccano beni giuridici diversi, non si è in presenza di una recidiva aggravata, come sarebbe invece il caso se il ricorrente avesse infranto a più riprese la normativa italiana antidroga”. In secondo luogo “si può difficilmente presumere che la minaccia rappresentata dal ricorrente, che ha lavorato come frontaliere in Svizzera per più di trent'anni senza commettere alcun delitto, potrebbe concretizzarsi in un'attività di traffico di droga transfrontaliera”.

Di conseguenza la durata del divieto d'entrata non può superare, per legge, i cinque anni. La Corte federale ha pertanto ritenuto proporzionale e conforme al diritto un divieto della durata di 4 anni, ovvero fino al 12 settembre 2021.

(Sentenza F-5871/2017 del 22 novembre 2018)

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