
È un caso decisamente inusuale quello recentemente approdato sui banchi della prima Corte di diritto sociale del Tribunale federale di Losanna. La suprema corte si è infatti chinata sul ricorso di un avvocato ticinese che ha contestato un’assunzione in di un collaboratore scientifico seno al Dipartimento del territorio (DT). Il relativo concorso era stato aperto il 29 settembre 2017 e il bando poneva quali requisiti un master o una licenza in architettura, diritto e/o ingegneria. Al concorso hanno partecipato lo stesso avvocato, e un architetto che era stato in seguito assunto il 22 agosto 2018.
L’avvocato aveva quindi presentato ricorso al Tribunale amministrativo cantonale (TRAM) e, in ultima istanza, al TF. Anche in questo caso, però, senza successo. La Corte ha ritenuto inammissibile il suo gravame in quanto “non esiste alcun diritto di essere assunto alle dipendenze dello Stato del Cantone Ticino”, neppure dopo un grande numero di “di insuccessi personali nelle richieste di posto lavoro”.
Il ricorso “inutilmente prolisso” di 45 pagine del legale - ha argomentato il TF - non si confronta in alcun modo con il giudizio del TRAM. “Inizialmente egli si dilunga in una serie di ipotesi del tutto inconferenti sulla quantità di ricorsi e le statistiche in caso di mancata assunzione nel settore pubblico e non si comprende in alcun modo che cosa vorrebbe trarre da ciò”.
Nel gravame il ricorrente “critica poi l'operato di vari uffici dell'amministrazione cantonale, mettendo in luce favoritismi, raccomandazioni e nepotismo” e “si dilunga poi sulla professionalità dei giudici ticinesi, senza tuttavia invocare alcun diritto fondamentale se non generiche anticostituzionalità". Inoltre, egli lamenta una “carente indipendenza della magistratura ticinese”, "tentativi manipolatori" dei giudici cantonali e la presenza di una sorta di "Deep State" (o Stato profondo, ovvero l'insieme di quegli organismi legali o meno, che a causa dei loro poteri economici o militari o strategici condizionano le strategie politiche degli Stati lontano dagli occhi dell'opinione pubblica). Tutte censure, ha evidenziato la Corte federale, "non suffragate da alcuna circostanza oggettiva".
Il TF ha infine ribadito di non essere un’autorità di vigilanza che verifica l’operato generale dei tribunali cantonali e delle amministrazioni statali e a cui si possono rivolgere richieste di parere.
(Sentenza 8C_141/2019 del 7 marzo 2019)
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