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Ticino
Negato il ricongiungimento familiare a una 15enne
Negato il ricongiungimento familiare a una 15enne
Negato il ricongiungimento familiare a una 15enne
Redazione
9 anni fa
Il TF ha respinto il ricorso di una ragazza kosovara. "Richiesta tardiva. Può stare con i nonni (malati)"

Nulla da fare per una 15enne cittadina kosovara. Come confermato in ultima istanza dal Tribunale federale, non potrà ricongiungersi con il padre, beneficiario di un permesso di domicilio dal 2015.La ragazza era nata in Kosovo da genitori già divorziati (la madre vive in Svizzera dal 1998 ed è titolare di un permesso di domicilio nel Canton Berna) ed era stata affidata al padre nel 2005, anno in cui l’uomo aveva deciso di lasciare il Paese per recarsi in Svizzera per vivere con la seconda moglie. La figlia era rimasta con i nonni paterni.

L’uomo aveva potuto beneficiare di un permesso di dimora ma sei anni dopo aveva nuovamente divorziato e aveva continuato a soggiornare nel nostro Paese in base a un permesso di dimora per svolgere un'attività lucrativa rilasciatogli nel maggio del 2011). Nel dicembre del 2015 aveva ottenuto un permesso di domicilio e si era sposato per una terza volta. Nel giugno rispettivamente nell'ottobre 2016 le autorità competenti avevano autorizzato la nuova coniuge e le figlie da lei avute nel 2012 e 2016 a entrare in Svizzera per ricongiungersi con lui.

Il 5 aprile 2016 la ragazza aveva depositato una richiesta di ricongiungimento familiare con il padre anche per la figlia primogenita, respinta due mesi più tardi dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni in quanto giudicata tardiva. La decisione era stata confermata su ricorso sia dal Consiglio di Stato ticinese che dal Tribunale cantonale amministrativo.

Il padre aveva inutilmente spiegato che la figlia aveva fino ad allora vissuto con i nonni paterni, essendo egli da solo in Svizzera e non potendo occuparsene in modo adeguato. Ha inoltre precisato che l'ha sempre mantenuta, che le ha fatto visita quando era possibile, e che, potendo richiedere il ricongiungimento con l'attuale moglie, voleva cogliere l'opportunità di fare venire in Svizzera anche lei.

I giudici federali, tuttavia, hanno dato ragione alle autorità ticinesi. “Nel diritto degli stranieri, il ricongiungimento familiare va fatto valere entro cinque anni dall’ottenimento del permesso di dimora d aparte del genitore - si legge nella sentenza - Per i figli con più di 12 anni, il termine si riduce a 12 mesi”.

Nel caso in esame il padre è in possesso di un permesso di dimora valido (per lo meno) a partire dal 28 dicembre 2005. La sola e unica richiesta di ricongiungimento familiare presentata per la figlia primogenita porta però la data del 5 aprile 2016.

I giudici losannesi non hanno neppure riconosciuto il ricongiungimento familiare differito, che è autorizzato in presenza di "gravi motivi familiari". Infine, visto che la ragazza ha raggiunto un'età che non impone più una cura assidua e che nulla impedisce ai nonni, seppur affetti da disturbi cardiorespiratori rispettivamente da patologie reumatiche e depressive, di continuare a badare alla nipote la Corte ha stabilito che “un taglio dei legami familiari, sociali e culturali intessuti finora per trasferirsi in un Paese di cui non parla la lingua e nel quale non ha mai vissuto - nemmeno durante le vacanze, per rendere visita ai genitori - va infatti considerata una soluzione tutt'altro che adeguata”.

Il ricorso è stato quindi respinto e le spese giudiziarie di 2'000 franchi sono state poste a carico della ricorrente.

(Sentenza 2C_802/2017)

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