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Ticino
Negato il ricongiungimento a una 21enne brasiliana
Negato il ricongiungimento a una 21enne brasiliana
Negato il ricongiungimento a una 21enne brasiliana
Redazione
8 anni fa
Nonostante la giovane fosse stata ammessa alla scuola professionale, il TRAM ha ritenuto tardiva la sua richiesta

Nulla da fare per una cittadina brasiliana di 21anni intenzionata a raggiungere la madre in Ticino. Il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha infatti respinto il suo ricorso contro la risoluzione del Consiglio di Stato del 9 novembre di due anni, che a sua volta aveva confermato le decisione della Sezione della popolazione di negarle il rilascio di un permesso di dimora nell’ambito di un ricongiungimento familiare.

La giovane, si legge nella sentenza dell’11 giugno scorso, era giunta in Ticino nel marzo del 2015 all’età di 17 anni e aveva presentato domanda per un permesso B poche settimane dopo, affermando che la madre - cittadina brasiliana in possesso di un permesso di dimora annuale - e il patrigno - citadino elvetico - avrebbero garantito il suo sostentamento. Nel contempo la ragazza si era iscritta ai corsi di Pretirocinio di integrazione ed era stata ammessa ai corsi del Centro professionale commerciale. Il 15 dicembre 2015, tuttavia, l'autorità dipartimentale aveva respinto la sua richiesta, rilevando come il ricongiungimento fosse tardivo e non vi fossero interessi familiari preponderanti tali da giustificarla in via eccezionale. È stato pure tenuto conto che la famiglia, in assistenza dal novembre del 2013, non disponeva di mezzi finanziari sufficienti per il suo sostentamento.

La Corte cantonale ha pertanto dato ragione alla Sezione della popolazione, specificando come la domanda per il ricongiungimento dei figli in età superiore ai 12 anni vada presentata entro 12 mesi dall’ottenimento del permesso di dimora. Nel caso concreto, la stessa era stata presentata con quasi un anno di ritardo. Non sono stati rilevati gravi motivi familiari tali da giustificare un ricongiungimento familiare differito e alla ricorrente non ha neppure giovato la sua inscrizione al Pretirocinio di integrazione e alla scuola professionale in quanto “meri atti come la scolarizzazione dei figli non possono giustificare pretese in relazione con la procedura di permesso.

nic

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