
Il Consiglio di Stato ha risposto all’interpellanza del deputato Daniele Casalini, depositata il 4 febbraio, che chiedeva lumi al Governo in merito alla riscossione delle multe dei cittadini dell’Unione europea. Nella risposta il Governo sottolinea che "Secondo la legge sulle multe disciplinari (LMD; RS 741.03) del 24 giugno 1970, le contravvenzioni a prescrizioni sulla circolazione stradale inserite nello specifico elenco possono essere punite con una multa disciplinare secondo la procedura semplificata. Sono competenti a riscuotere le multe disciplinari la Polizia cantonale e le polizie comunali espressamente autorizzate dal Dipartimento competente.”
"Qualora il contravventore si opponga alla procedura di multa disciplinare - continua il Consiglio di Stato - rispettivamente non abbia proceduto al pagamento della stessa entro il termine fissato, il Dipartimento competente (e per esso la Sezione della circolazione stradale) dà avvio alla procedura ordinaria. Al termine della procedura l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione emana la decisione di multa, allegando la relativa polizza per il pagamento. La procedura d’incasso viene in seguito totalmente gestita dall’Ufficio esazione e condoni della Divisione delle contribuzioni. Per completezza va pure evidenziato che, seppur in misura quantitativamente limitata, pure il Ministero pubblico e la Pretura penale emanano decisioni di multa in ambito di circolazione stradale, la cui procedura d’incasso viene però gestita in modo diverso.”
Oltre un milione di scoperto
Attualmente vi sono importi di multa non pagati da parte di automobilisti residenti nell’Unione Europea. Per quel che riguarda le multe disciplinari di competenza della Polizia cantonale la percentuale di incasso per gli automobilisti residenti negli Stati confinanti si situa mediamente in questi ultimi anni fra il 70% e il 90%. Per quanto concerne le altre multe, in passato l’applicativo utilizzato non permetteva di estrapolare in modo automatico il dettaglio relativo al Paese di residenza. Per contro, a partire da novembre 2017, grazie all’entrata in produzione di un nuovo applicativo, è ora possibile risalire a tale informazione. Con riferimento alle casistiche contenute nella nuova banca dati (stato a fine febbraio 2019), le ingiunzioni di pagamento scadute relative a contravvenzioni intimate a debitori residenti nell’UE ammontano a 6'653 casi, per un importo complessivo di 1'020'891.50 franchi. Di questi, 5'412 casi (ovvero l’81%) sono riconducibili a debitori residenti in Italia, per uno scoperto complessivo di 782'014.10 franchi.
In merito alla ripartizione delle contravvenzioni comminate e mai pagate tra la Polizia comunale e la Polizia cantonale l’esecutivo sottolinea che “Sia la decisione di multa che la procedura d’incasso non prevedono differenziazioni fra contravvenzioni originate dalle Polizie comunali o dalla Polizia cantonale. Non è pertanto possibile risalire a tale dato.”
Secondo le informazioni fornite dalla Polizia cantonale - continua il Consiglio di Stato - non vi sono particolari difficoltà a risalire ai dati del detentore per le seguenti nazioni: Italia, Francia, Germania, Austria, Belgio (solo per reati), Olanda Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Cechia, Slovacchia (solo per reati), Gran Bretagna (solo reati gravi, p. es. “pirateria della strada”). Inoltre le principali società di noleggio di veicoli a motore forniscono alla Polizia cantonale, su esplicita richiesta, i dati concernenti i conducenti.
Gli strumenti a disposizione per incassare il dovuto
Per quanto concerne gli strumenti a disposizione il Cantone per incassare quanto dovuto qualora una persona residente in uno Stato dell’UE non dovesse pagare una multa l’esecutivo sottolinea che “ La facoltà di prelevare pubblici tributi vale unicamente nei confronti di persone che sottostanno alla sovranità territoriale dello Stato. Il principio vale anche in caso di esecuzione di crediti di diritto pubblico, ivi comprese le contravvenzioni per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale. La procedura esecutiva è infatti limitata al solo territorio nazionale. In considerazione dell’assenza di accordi internazionali stipulati dalla Svizzera in materia di esecuzione dei crediti di diritto pubblico la Confederazione, i Cantoni ed i Comuni non possono pertanto intraprendere all’estero misure volte all’esecuzione di una pretesa. Ciò detto, va evidenziata un’eccezione concernente in particolare i lavoratori frontalieri. Infatti nei casi in cui il debitore della multa risulti essere un cittadino italiano residente in prossimità della zona di frontiera italo-svizzera, l’Ufficio esazione e condoni procede a delle verifiche manuali volte ad accertare l’eventuale esercizio di un’attività lucrativa nel nostro Cantone. Nel caso in cui dovesse essere confermata l’attività nel Cantone, è infatti possibile avviare la procedura esecutiva mediante il sequestro del salario.”
“Se una persona residente in uno Stato UE dovesse recarsi in Svizzera nonostante che a suo carico vi siano ancora delle contravvenzioni non pagate - sottolinea il Governo - le autorità doganali e di polizia dispongono di sistemi di lettura delle targhe che permettono di evidenziare quelle ricercate. Qualora il veicolo, la cui targa è stata registrata nel sistema di lettura targhe, venisse intercettato, gli agenti di Polizia intervengono fermandolo e incassando la multa non pagata in precedenza. Inoltre le competenti autorità stanno valutando la possibilità di registrare anche questi casi nel Sistema di ricerca informatizzato della polizia a livello svizzero, così da aumentare le chances di successo della ricerca di contravventori morosi.”
Nel caso in cui un Cantone dovesse riscontrare delle difficoltà particolari nell’incassare multe non pagate da parte di cittadini stranieri l’esecutivo afferma come sia “Compito della Confederazione mettere a disposizione delle autorità d’esecuzione cantonali un sistema fatto di norme nazionali e di accordi internazionali che ne faciliti l’azione, permettendo di sanzionare i contravventori indipendentemente dal luogo di residenza.”
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