
Il Tribunale federale ha annullato una decisione del Canton Ticino in merito alla richiesta di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare.
A presentare ricorso alla massima corte elvetica è stata una 15enne kosovara, che tramite l'avvocato Cesare Lepori chiedeva di poter raggiungere la madre, una cittadina kosovara che dopo aver divorziato in patria era venuta nel 2009 in Svizzera, dove si era sposata con un cittadino svizzero e aveva quindi ottenuto un permesso di dimora.
La figlia, nata da un precedente matrimonio, era stata affidata alla madre al momento del divorzio dei genitori, con una sentenza pronunciata da un tribunale kosovaro nel settembre 2006. Chiedeva quindi al Canton Ticino il rilascio di un permesso di dimora per poter vivere con sua madre.
Ma la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino aveva respinto la prima domanda presentata dalla giovane, nel dicembre 2011. Una decisione presa in base alla situazione finanziaria in cui versava la famiglia residente in Ticino e al fatto che il marito svizzero aveva iniziato a beneficiare, dall'agosto 2009, di un quarto di rendita di invalidità.
La figlia è però comunque arrivata in Svizzera, nel luglio 2013, senza il necessario visto. E dopo 10 giorni ha richiesto nuovamente il rilascio di un permesso di dimora per ricongiugersi con la madre, presentando la sentenza del tribunale sull'affidamento, un'autorizzazione all'espatrio rilasciata dal padre in Kosovo e una garanzia finanziaria e di sostentamento presentata dal marito della madre.
Rilevato che la famiglia in Ticino non disponeva dei mezzi finanziari sufficienti per il sostentamento della giovane, né di un alloggio confacente per ospitarla, la Sezione della popolazione aveva però nuovamente respinto l'istanza di ricongiungimento familiare, nel luglio 2014. Una decisione poi confermata anche dal Consiglio di Stato e dal Tribunale cantonale amministrativo (con sentenza del 31 marzo 2016) "visto il concreto rischio di dipendenza all'aiuto sociale da parte della madre e la mancanza di requisiti per un trasferimento dal punto di vista del diritto civile".
La giovane ha quindi giocato la sua ultima carta, rivolgendosi al Tribunale federale per richiedere il rilascio del permesso. E i giudici federali le hanno dato ragione, annullando la sentenza del Tram e rinviando il dossier alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino affinché rilasci un'autorizzazione di soggiorno alla ricorrente.
Il Tribunale federale, nella sua sentenza pubblicata oggi, riconosce il diritto alla figlia di soggiornare in Svizzera, vista la relazione stretta e affettiva con la madre, la quale detiene, tra l'altro, un permesso di soggiorno duraturo in Svizzera. Hanno inoltre riconosciuto la validità della sentenza per l'affidamento alla madre della figlia e ritenuto che madre e marito non sono affatto a carico dell'aiuto sociale, siccome "la percezione di una rendita AI e di prestazioni complementari ad essa relative non rientrano nel concetto di aiuto sociale ai sensi della legge federale sugli stranieri".
"Le autorità non possono limitarsi a contrapporre alla decisione presa dai genitori il proprio punto di vista, ma hanno il diritto di opporsi al ricongiungimento solo nel caso in cui esso sia manifestamente contrario agli interessi del minore in questione" scrivono ancora i giudici federale, secondo cui "le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto sono in realtà adempiute."
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