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Ticino
L’Udc contro il congedo parentale esteso
Foto © CdT/ Chiara Zocchetti
Foto © CdT/ Chiara Zocchetti
Marco Jäggli
6 anni fa
Per i democentristi la misura approvata ieri mette in difficoltà i datori di lavoro ma presenta anche delle criticità a livello giuridico.

Secondo l’Udc ticinese il congedo parentale di due settimane extra approvato ieri in Gran Consiglio, “non solo mette in difficoltà i datori di lavoro su territorio ticinese, ma presenta delle criticità anche a livello giuridico e sarà”, per questo, “difficilmente applicabile”. Per i democentristi infatti, si legge nella nota stampa, “allo stato attuale il diritto federale non permette ai Cantoni di introdurre un congedo parentale per i salariati del settore privato. Infatti il contratto di lavoro è regolamentato dal codice delle obbligazioni (CO) e ogni modifica dello stesso è di esclusiva competenza federale. Per poter attuare un congedo parentale bisognerebbe modificare il CO oppure la Legge sul lavoro”.

“Situazione paradossale”
In secondo luogo, scrive l’Udc “dal profilo della facoltà per i Cantoni di istituire una nuova assicurazione sociale (congedo parentale), la situazione sembrerebbe un po’ più favorevole, ma anche qui ci sono dei pareri discordanti e delle problematiche di attuazione non indifferenti”. “Di principio dal profilo costituzionale”, si legge ancora, “non ci sarebbero ostacoli nel prevedere in una norma cantonale il finanziamento per un congedo parentale mediante un sistema di contributi paritetici (datore di lavoro e dipendente)”. Tuttavia “In assenza di una disposizione contenuta nel CO che riconosce l’istituto del congedo parentale, il dipendete si troverebbe tuttavia nella situazione paradossale dove non avrebbe la sicurezza giuridica che tale congedo gli sia effettivamente concesso”.

Per l’Udc infatti “il datore di lavoro non avrebbe alcun obbligo di concedergli il congedo parentale, a meno che esso non sia previsto in modo specifico in un contratto collettivo di lavoro (CCL) oppure in un contratto individuale speciale (ex art. 344ss C). In pratica l’assicurato e il datore di lavoro avrebbero un obbligo contributivo a fronte di una prestazione incerta”. “Il principio della certezza del diritto non è dunque garantito”, conclude il partito.

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