
"Il Piano d’Azione Cantonale (PAC) delinea una serie di azioni, interventi e innovazioni alcune già in vigore e altre da pianificare nel breve medio termine. Tutte hanno l’obiettivo di ridurre il più possibile i conflitti tra il lupo e le attività umane, in particolare l’economia alpestre". E mercoledì il Consiglio di Stato ha approvato il PAC cantonale "per la coesistenza tra attività umane e lupo” elaborato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia e dal Dipartimento del territorio. Le misure contenute nel documento, viene spiegato, "mirano a promuovere una coesistenza sostenibile nella quale il lupo svolge il suo ruolo nell’ecosistema evitando di creare criticità. Il PAC, che anticipa e previene problematiche future integrando le esigenze socio-economiche che caratterizzano alcune zone specifiche del nostro Cantone necessita anche della collaborazione tra le Autorità competenti, gli allevatori e le comunità locali, con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere tutti i portatori di interesse nella realizzazione di soluzioni praticabili e condivise". A lungo termine "l'efficacia del PAC dovrà tradursi in una diminuzione dei conflitti e nel rafforzamento di un rapporto equilibrato e rispettoso tra uomo e natura, capace di garantire il benessere delle persone, promuovere un’adeguata tutela delle attività umane e favorire la conservazione della biodiversità".
Cosa dice la legge
Il lupo, scrivono le autorità, "è considerato una specie protetta a livello internazionale dalla Convenzione di Berna. Il 3 dicembre 2024 il Comitato permanente della Convenzione di Berna ha approvato la proposta presentata dall’UE di riclassificare il lupo nell'Allegato III, riservato alle specie di fauna protette. Questa modifica implica un cambiamento nello status di protezione del lupo, passando da una protezione 'strettamente protetta' a 'protetta'. Nonostante questo declassamento, il lupo continuerà a godere di protezione legale, ma gli Stati firmatari della Convenzione avranno maggiore flessibilità nella gestione delle popolazioni locali. La modifica è entrata in vigore il 7 marzo 2025". A livello nazionale, "la gestione del lupo è regolamentata dal diritto federale, più precisamente dalla Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP) e dall’Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP)". A livello Cantonale, "il diritto ticinese riprende i principi del risarcimento dei danni causati dai grandi predatori espressi nell’OCP attraverso: l’art.35 della Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici della Repubblica e Cantone Ticino (LCC); gli art. 65 e 66 del Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RALCC)". Il Piano d’azione cantonale del lupo, "con particolare riferimento alla regolazione, al risarcimento dei danni, e al monitoraggio e la ricerca, si inserisce in questo contesto".
Regolazione del lupo
Con il PAC "vengono chiarite le modalità con cui si intendono applicare le possibilità offerte dal diritto federale per intervenire nei confronti di individui pericolosi, aggressivi e particolarmente dannosi".
Singoli lupi
I lupi "devono nutrirsi principalmente di selvaggina ed essere timorosi nei confronti dell’uomo, in caso contrario, per gli individui responsabili di danni significativi agli animali da reddito o che rappresentano un pericolo per le persone, vengono emanate le decisioni di abbattimento quando le condizioni legali sono soddisfatte e adeguatamente motivate. Per l’abbattimento di singoli lupi il Cantone ha l’autorità per rilasciare gli ordini, se le condizioni concesse dal diritto federale sono date".
Branchi di lupo
La regolazione di branchi di lupi "può essere decisa dal Cantone previa approvazione da parte dell’UFAM. Il numero minimo di branchi, al di sotto del quale non è consentito scendere, così come le condizioni per la regolazione dei branchi, è stabilito e gestito a livello federale ed è esplicitamente inserito nell’Allegato 3 dell’OCP. Questo prevale sul diritto cantonale, rendendo impraticabile la definizione autonoma di un numero di branchi e lupi a livello cantonale". L’obiettivo di questi interventi di regolazione "è contenere l’impatto del lupo sulle attività umane, garantendo al tempo stesso la tutela della specie. La regolazione proattiva dei branchi, strumento riconosciuto alle Autorità, è applicata nella misura massima consentita dal diritto federale, per affermare un equilibrio sostenibile tra la presenza del predatore e le esigenze delle comunità locali".
Regolazione reattiva singolo lupo
L’autorizzazione di abbattimento "può essere rilasciata dal Cantone. Essa può avvenire durante tutto l’anno, con una durata massima di 60 giorni, se si ha un danno rilevante o un comportamento pericoloso. Vale quanto previsto dagli art. 9b e 9c dell’OCP. La regolazione reattiva può essere applicata anche per un singolo lupo di un branco se rappresenta un pericolo grave e imminente per le persone, il Cantone può deciderne l’abbattimento senza l’approvazione dell’UFAM. Il pericolo per le persone è valutato per singolo caso tenendo in considerazione l’evoluzione degli eventi e soprattutto se un lupo si aggira spontaneamente e regolarmente all’interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti durante le ore di attività dell’uomo, o se si mostra troppo poco timoroso nei confronti dell’uomo".
Regolazione reattiva branco di lupi
"Essa può avvenire unicamente nel periodo tra inizio giugno e fine agosto e le condizioni di regolazione sono definite nell’art. 4c dell’OCP (secondo l’art 12 cpv 3 della LPC) e di regola possono essere abbattuti solo i giovani animali nati nell’anno della regolazione, fino a un massimo di 2/3 di essi. L’autorizzazione può essere rilasciata dal Cantone previa approvazione dell’UFAM".
Regolazione proattiva
La regolazione proattiva di un singolo lupo non è prevista. Per i branchi, invece, "il Cantone decide le regolazioni proattive previa approvazione dell’UFAM. Il periodo utile per questo tipo di regolazione è tra inizio settembre e fine gennaio e le condizioni di regolazione (abbattimento) sono le seguenti: possono essere abbattuti fino ad un massimo di 2/3 dei giovani lupi nati nell’anno della regolazione. Quindi, una domanda non può essere considerata completa finché non viene documentata la presenza di almeno 2 piccoli dell'anno (Art 4b cpv 3 lett a OCP). Limitatamente ai branchi problematici con un comportamento indesiderato, in particolare a quelli che hanno dimostrato di saper eludere le misure di protezione ufficiali degli animali da reddito, può essere richiesta la una rimozione totale. Per questi casi non è necessario documentare la riproduzione dell’anno (art 4b cpv 3 lett b OCP)".
Chi agisce
La regolazione del lupo, viene precisato, "avviene principalmente con l’ingaggio dei guardacaccia, supportati da ausiliari con una formazione adeguata e in determinate situazioni e condizioni dalla collaborazione volontaria durante la stagione venatoria di cacciatori adeguatamente formati ed informati". A questo si aggiungono i tiri non letali di dissuasione, qui viene precisato come "benché allo stato attuale tale misura non risulti conforme al diritto vigente, il Cantone – in linea con quanto espressamente richiesto dal parlamento e dalle lobby vicine al settore agricolo - si è fatto promotore, presso le autorità federali, di una modifica normativa che consenta, a determinate condizioni, l'impiego di tiri dissuasivi non letali da parte degli allevatori durante la stagione alpestre. Tali interventi avrebbero lo scopo di allontanare il predatore qualora si avvicini ad un gregge, inducendolo ad associare la presenza di animali domestici a una fonte di disturbo e dunque a evitarli".

