
I giudici del Tribunale federale di Losanna hanno accolto il ricorso di un automobilista ticinese cui la Sezione della circolazione aveva revocato la patente.
La sentenza è stata pubblicata in data odierna. Ma ripercorriamo i fatti.
L'automobilista in questione è un autista di professione, classe 1946, senza precedenti in materia di circolazione stradale.
Nell'aprile 2011, mentre percorreva l'autostrada A2 in direzione sud in territorio di Sigirino, l'uomo si accodò a sua insaputa a una vettura civetta della Polizia cantonale in fase di sorpasso. Fermatolo, gli agenti gli rimproverarono di aver circolato a velocità eccessiva (130-140 km/h), senza rispettare la necessaria distanza di sicurezza dal veicolo antistante (si stima fosse rimasto a 2-5 metri).
Nel giugno 2011 il procuratore pubblico emise quindi un decreto d'accusa, ritenendo l'uomo colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione. L'autista 68enne fu condannato a una pena pecuniaria di 1'500 franchi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre al pagamento di una multa di 500 franchi.
L'interessato si oppose al decreto, ma nel novembre 2012 il Pretore penale gli inflisse una multa di 1'000 franchi.
Vista la decisione penale, la Sezione della circolazione riattivò il procedimento amministrativo nei confronti dell'autista e nel febbraio 2013 gli revocò la licenza di condurre per un mese.
Una revoca confermata dal Consiglio di Stato nel maggio 2013 e poi dal giudice delegato del Tram nell'ottobre 2013.
L'autista ha comunque voluto tentare la sua ultima chance, quella del Tribunale federale.
E a Losanna ha finalmente ottenuto ragione. I giudici di Mon Repos hanno infatti statuito che la Corte cantonale ha preso la sua decisione in una composizione irregolare (giudice delegato anziché tre membri, come avrebbe dovuto essere) e che pertanto ha violato la garanzia costituzionale.
Il ricorso dell'automobilista ticinese è quindi stato accolto e la decisione del Tram annullata. La causa è stata rinviata alla Corte cantonale per un nuovo giudizio nella composizione di tre membri. Il Canton Ticino dovrà inoltre rifondere al ricorrente un'indennità di 1'500 franchi per le spese da lui sostenute in sede federale.
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