
Il Consiglio di Stato ha approvato il messaggio che propone al Gran Consiglio l’adeguamento della legislazione cantonale in materia di caccia e pesca alla legge sulle multe disciplinari del 18 marzo 2016 (LMD) e all’ordinanza concernente le multe disciplinari del 16 gennaio 2019 (OMD).
Cosa cambia con la revisione
Con la revisione totale del 18 marzo 2016 della legge sulle multe disciplinari (LMD), il Consiglio federale ha introdotto l’obiettivo di ampliare il campo di applicazione della procedura semplificata della multa disciplinare, per poter sanzionare – in maniera semplice, rapida e uniforme, grazie all’accertamento e alla sanzione in loco – anche violazioni di altre leggi che prevedono contravvenzioni di lieve entità, oltre a quelle sulla circolazione stradale e sugli stupefacenti. Fra le norme sottoposte al sistema delle multe disciplinari vi sono appunto anche la legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP) e la legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 (LFSP).
Le fattispecie contravvenzionali soggette a detta procedura sono contenute nell’allegato 2 all’ordinanza concernente le multe disciplinari del 16 gennaio 2019 (OMD). Ritenuto che il perseguimento penale nella suddetta procedura spetta ai Cantoni, è necessario adeguare la legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici e la legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni alla legislazione federale in materia di multe disciplinari.
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