
Non aver corrisposto l'anticipo delle spese giudiziarie è costato caro a un cittadino italiano cui la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni aveva negato, nel luglio dello scorso anno, il rilascio di un permesso di domicilio e il rinnovo del suo permesso di dimora.
Dopo aver inutilmente ricorso contro questa decisione al Consiglio di Stato l'uomo si era rivolto al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), chiedendo nel contempo una dilazione in tre rate del pagamento del suddetto anticipo spese. La domanda era stata parzialmente accolta e gli erano state concesse due rate, entrambe prorogate, e gli era stato rammentato che in caso di mancato pagamento nel termine assegnato il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile.
Il 15 febbraio 2018, giorno in cui scadeva il termine (prorogato) per versare la prima rata dell'anticipo spese, il suo patrocinatore aveva chiesto via fax di poter corrispondere l'intero anticipo entro la fine del mese di febbraio 2018 e, qualche giorno dopo, aveva inoltrato un'istanza di gratuito patrocinio. La Corte cantonale aveva tuttavia ritenuto che, facendo difetto la firma, la richiesta di proroga formulata via fax non potesse essere presa in considerazione e aveva dichiarato inammissibile il ricorso.
Il 24 aprile scorso il cittadino italiano si era rivolto in ultima istanza al Tribunale federale (TF) postulando l'annullamento della sentenza del TRAM e il rinvio dell'incarto all'istanza precedente, oltre alla dispensa del pagamento delle spese giudiziarie.
Il Tribunale federale, con sentenza del 19 luglio scorso, ha però dato ragione alla Corte cantonale e respinto il ricorso. Per quanto riguarda le spese giudiziarie la Corte federale ha eccezionalmente fissato "un importo ridotto", pari comunque a 1'000 franchi.
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