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Ticino
L'autosospensione non esiste
Redazione
12 anni fa
Il Governo risponde alle perplessità di Franco Celio sui casi di Davide Enderlin e Luido Bernasconi

La Legge organica comunale non prevede alcun diritto all'autosospensione dalla carica, né di municipale e neppure di consigliere comunale.

Lo afferma il Governo rispondendo a un'interrogazione parlamentare di Franco Celio (PLR).

Celio prendeva spunto dai casi di Davide Enderlin, autosospesosi dal Consiglio comunale di Lugano, e di Luido Bernasconi, autosospesosi e infine dimessosi dalla carica di sindaco di Vico Morcote.

Ed esprimeva dubbi sulla possibilità di sottrarsi ai doveri della carica a tempo indeterminato, per poi riassumerla come nulla fosse.

"Quali garanzie vi sono per la continuità delle istituzioni, qualora questa “moda” dovesse diffondersi (eveventualmente anche per motivi diversi da quelli dei due casi citati)?" chiedeva il deputato PLR.

Il Governo, come detto, risponde affermando che l'autosospensione non esiste. Chi si sottrae senza giustificati motivi (di salute, famigliari o professionali) e in modo deliberato e reiterato dal suo dovere di partecipazione è passibile di procedure e di provvedimenti disciplinari da parte dell'Autorità di vigilanza.

Dopo queste precisazioni, il Consiglio di Stato cita però dei casi eccezionali, in cui "per ben precise ragioni" l'autosospensione è stata accettata.

"È comunque pur vero" scrive il Governo "che negli ultimi quattro anni, nel caso particolare di due membri di Municipio nei confronti dei quali era già stata avviata una procedura penale da parte del Ministero pubblico, abbiamo preso atto e avallato la decisione dei due interessati di autosospendersi temporaneamente dalla carica."

"Infatti la spontanea decisione degli interessati di autosospendersi - del tutto comprensibile e finanche auspicabile - ha evitato l'adozione di una formale decisione dei applicazione della sospensione prevista dalla Legge organica comunale, che non ha carattere afflittivo e sanzionatorio, bensì è di natura essenzialmente cautelare" scrive ancora il Governo. "Scopo della stessa è infatti quello di tutelare gli interessi del Comune dagli evidenti pregiudizi derivanti dall'apertura e dalla pendenza di procedimenti penali a carico di membri dell'Esecutivo."

Per quanto concerne i consiglieri comunali, invece, il Governo evidenzia che la Legge organica comunale non prevede misure cautelari. Va in tutti i casi ritenuto, prosegue il Consiglio di Stato, che se un consigliere comunale si trova in carcere, la sua assenza dalle sedute va forzatamente considerata giustificata: vi è infatti un impedimento di forza maggiore alla presenza fisica in seduta.

Per concludere, il Governo risponde alla domanda sul rischio di una diffusione della "moda" dell'autosospensione. "L'accettazione dell'autosospensione va a nostro parere limitata ai casi eccezionali di pendenza di una procedura penale a carico dei membri dei consessi locali" si legge. "Per il resto essa sarebbe passibile di procedura disciplinare da parte dell'Autorità di vigilanza."

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