
Il Tribunale federale ha pubblicato oggi le motivazioni della sua sentenza del 25 marzo, nella quale ha rigettato il ricorso inoltrato contro la tassa di collegamento voluta dal Governo ticinese e approvata dal popolo in votazione. Secondo i giudici di Mon Répos la misura, riassumendo, non viola la libertà economica e non ha natura confiscatoria, non costituendo infatti un onere sproporzionato. Il Tribunale ha inoltre riconosciuto la natura “orientativa” del tributo, volta cioè a ridurre il volume di traffico. Permangono tuttavia dei dubbi sulla questione della disparità di trattamento, che andrà rivalutata al termine del periodo di prova di tre anni. Gli obiettivi di riduzione del traffico dovranno infatti essere raggiunti, “in mancanza di che la tassa”, scrivono i giudici, “rivelatasi inutile e vana, si esaurirà in un aggravio finanziario lesivo del principio della parità di trattamento”.
Dubbi sulla parità di trattamento
La scelta di escludere dall’assoggettamento i fondi con meno di 50 posti auto solleva riserve nei giudici del tribunale. Questo perché significa che il grosso dell’imposta “grava solo su una minoranza di proprietari fondiari, ossia 200 di loro, che possiede solo una parte limitata dei posteggi esistenti che generano traffico, mentre la maggior parte dei proprietari dei posteggi non è invece assoggettata”. Inoltre, “l’adozione di un limite di esenzione comporta, quando questa soglia è superata, delle disparità tra i proprietari toccati, le quali possono rivelarsi anche importanti” dato che “il proprietario che mette a disposizione dei propri locatari un massimo di 49 posti auto non deve versare nulla allorché quello che possiede 50 posteggi (e più) è assoggettato all’imposta”.
Disparità giustificata dall’intento politico
“Premesse queste osservazioni”, si legge ancora nella sentenza del Tribunale federale, “ne discende che se la tassa di collegamento riposasse unicamente su considerazioni fiscali, la sua messa in opera così come decisa dal legislatore apparirebbe inammissibile”. Tuttavia, sottolinea l’Alta corte, la normativa contestata può essere tutelata nella misura in cui la tassa “fa parte di un concetto globale di riorientamento della mobilità tendente all’ampliamento dell’offerta di trasporto pubblico e susseguente diminuzione dell’uso di veicoli motorizzati individuali” ed è concepita quale incentivo a non costruire più immensi parcheggi o a ridimensionare quelli esistenti.
Si valuterà dopo il periodo di prova
“Il fatto che il legislatore cantonale abbia introdotto nella legge l’obbligo di analizzare, dopo un periodo di prova, l’efficacia della tassa di collegamento, oltre ad essere la dimostrazione che questi era consapevole dei problemi concernenti il rispetto delle garanzie costituzionali, permette in concreto di ritenerla ammissibile e quindi di tutelare la normativa impugnata”. Da Mon Répos arriva però un monito a Bellinzona: “Si richiama tuttavia l’attenzione del Governo cantonale sul fatto che gli obiettivi perseguiti dovranno essere raggiunti, in mancanza di che la tassa, rivelatasi inutile e vana, si esaurirà in un aggravio finanziario lesivo del principio della parità di trattamento”. Alla fine del periodo di prova bisognerà quindi valutare l’efficacia della tassa sull’effettiva riduzione del traffico. Per il momento, però, visti i correttivi, “il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto”.
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