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"La Svizzera scovi i falsi frontalieri"
"La Svizzera scovi i falsi frontalieri"
"La Svizzera scovi i falsi frontalieri"
Redazione
10 anni fa
Samuele Vorpe propone di chiederne l'identificazione alle autorità italiane. "Causano notevoli perdite fiscali"

La Svizzera dovrebbe chiedere alle autorità italiane di identificare i cosiddetti "falsi frontalieri", perché questi violano le disposizioni dell'accordo del 1974, causando una perdita di gettito fiscale al nostro Paese.

È quanto sostiene il responsabile del Centro di competenze tributarie dell SUPSI, Samuele Vorpe, in un articolo pubblicato sul Giornale del Popolo di oggi.

Vorpe esordisce ricordando che "il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l’Italia per evitare le doppie imposizioni è entrato in vigore il 13 luglio scorso. La novità principale consiste nella possibilità, per entrambi gli Stati, di formulare delle richieste di assistenza amministrativa in materia fiscale. Per molte persone questa modifica ha significato la caduta del segreto bancario svizzero, poiché le autorità fiscali italiane potranno richiedere alle omologhe autorità svizzere le informazioni, anche bancarie, relative ai propri cittadini."

L'esperto fiscale osserva tuttavia "che anche le autorità svizzere potranno ora richiedere informazioni all’Italia sui propri contribuenti illimitatamente e limitatamente imponibili. Se pensiamo ai lavoratori frontalieri, che risiedono nella zona di frontiera (20 km dal confine italo-svizzero), l’accordo vigente (risalente al 1974) stabilisce che lo Stato in cui viene svolta l’attività lucrativa dipendente può trattenere un’imposta sul reddito del lavoro e, successivamente, ma solo da parte svizzera, deve ristornare ai Comuni di frontiera il 40% delle imposte federale, cantonale e comunale incassate. Nel 1985 questo accordo è stato oggetto di discussioni che hanno portato le Parti contraenti a stabilire una riduzione del ristorno da parte della Svizzera, dal 40 al 38.8% delle imposte."

"Infatti" prosegue Vorpe, "le autorità svizzere avevano sollevato il problema dei cosiddetti “falsi frontalieri”, ovvero di coloro che non rientravano quotidianamente al luogo di domicilio. Allora si era stabilito che questo fenomeno costituiva il 3% dei frontalieri che lavorano in Svizzera. Oggi, con la libera circolazione delle persone, il frontaliere, per essere qualificato come tale, deve ritornare almeno una volta alla settimana (e non più giornalmente) al proprio domicilio. Tuttavia, l’accordo sui frontalieri del 1974 non viene toccato dalla definizione di lavoratore frontaliero sulla base dell’accordo sulla libera circolazione delle persone (art. 21 accordo sulla libera circolazione delle persone sottoscritto tra la Svizzera e l’UE)."

"Tra l’altro, l’autorità fiscale italiana, nel luglio 2008, rispondendo ad un interpello, ha definito frontaliere ai sensi dell’accordo sui frontalieri quella persona che rientra quotidianamente al proprio domicilio" spiega Vorpe. "È quindi lecito presumere che, anche in base all’accordo del 1985, la nozione di frontaliere dovrebbe essere collegata al rientro giornaliero al luogo di residenza."

"È verosimile che dal 1985 ad oggi, la percentuale di falsi frontalieri sia pertanto, per le ragioni suesposte, aumentata" scrive ancora l'esperto fiscale della SUPSI. "Inoltre, considerando che l’onere fiscale svizzero rispetto a quello italiano è nettamente inferiore, molti frontalieri residenti fuori dalla fascia dei 20 km, che sono tenuti a dichiarare il reddito in Italia che poi sottostà ad imposizione, trasferiscono nella forma, ma non nella sostanza, il loro domicilio in un Comune della zona di frontiera per motivi fiscali. Per la Svizzera questi aspetti comportano un aumento della quota dei ristorni da riversare in seguito ad una violazione da parte di una cerchia di frontalieri delle disposizioni dell’accordo del 1974."

"Per combattere questo fenomeno, l’autorità svizzera potrebbe formulare all’autorità italiana una domanda raggruppata affinché identifichi questi soggetti" propone Vorpe. "Infatti, siamo di fronte ad una perdita di gettito fiscale per la Svizzera a causa di una violazione dell’accordo. La Svizzera dovrebbe quindi prendere in considerazione l’idea di presentare una richiesta di informazioni su più soggetti che hanno agito secondo lo stesso modello di comportamento."

"Come rileva il Commentario del modello OCSE è questo il caso in cui lo Stato richiedente fornisce una descrizione dettagliata su di un gruppo di contribuenti, indicando fatti e circostanze che lo hanno portato ad effettuare la richiesta, spiegando la legge applicabile e le ragioni in base alle quali ci sia da presupporre che un gruppo di contribuenti, oggetto della domanda, non abbia rispettato questa legge" conclude Vorpe. "È evidente, però, che l’Italia in un simile caso alzerà le barricate per non fornire alcun tipo di assistenza alla Svizzera."

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