
"Dopo l'Ipus e Bossetti, insegna religione?" Come ricorderete, a sollevare il caso con un'interrogazione parlamentare era stato il deputato leghista Massimiliano Robbiani, che aveva contestato l'assunzione un docente di religione alle scuole medie di Stabio (vedi articolo suggerito).
Nella sua interrogazione Robbiani aveva puntato il dito contro il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), 'reo' - a suo dire - di aver dato il via libera a una figura professionale che in passato era stato consulente in famosi processi di cronaca nera italiana e pure ex dipendente dell'istituto privato universitario IPUS di Chiasso. Ebbene, in questa scelta il DECS non c'entra assolutamente nulla. Come ribadito dal Consiglio di Stato nella sua risposta all'atto parlamentare in questione, infatti, gli incarichi per gli insegnanti di istruzione religiosa cattolica ed evangelica sono regolati dalla Convenzione sull’organizzazione dell’insegnamento religioso e sullo statuto dell’insegnante di religione del 20 aprile 2017, che conferisce alle autorità ecclesiastiche e non a quelle cantonali la designazione dei docenti di istruzione religiosa.
Nel caso dei docenti di istruzione religiosa cattolica è l’Ufficio dell’istruzione religiosa scolastica (UIRS) della Diocesi di Lugano a proporre i nomi dei docenti mentre la Sezione dell’insegnamento medio del DECS verifica che il numero dei gruppi di istruzione religiosa così come stabiliti dal Regolamento della scuola media del 30 maggio 2018 (art. 37 cpv. 1) corrisponda a quanto indicato nella proposta dell’UIRS.
Robbiani aveva inoltre sollevato dubbi sull'operato del docente in questione, sfociato in presunte lamentele da parte dei genitori. Tuttavia, il direttore della scuola media di Stabio ha informato il Governo che "non vi sono state lamentele sull’insegnamento e sulla didattica del docente in questione, persona in possesso di tutti i titoli di studio previsti dall’art. 12 della citata convenzione tra Consiglio di Stato e autorità religiose e incaricato per due sole ore d’insegnamento".
"A nostra conoscenza una sola famiglia si è rivolta al comitato dell’assemblea dei genitori, il quale si è rivolto a sua volta alla direzione di istituto, ricevendo tutte le risposte del caso. La domanda del genitore non verteva sulla didattica o il comportamento in sede del docente, bensì sulla sua attività di perito in alcuni processi giudiziari italiani. Né l’UIRS della Diocesi né il DECS hanno la facoltà di intervenire su questioni non inerenti al rapporto di lavoro", ha concluso il Consiglio di Stato.
© Ticinonews.ch - Riproduzione riservata

