
Non è necessario stilare un elenco delle patologie “riconosciute” come gravi ai sensi della Legge sull’ordinamento dei dipendenti dello Stato e dei docenti (LORD) come ad esempio le terapie salvavita (l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per soggetti affetti da HIV-AIDS,…). Lo ha ribadito negli scorsi giorni il Consiglio di Stato nel rispondere all’interrogazione del deputato socialista Raoul Ghisletta.
Nel suo atto parlamentare, lo ricordiamo, Ghilsetta chiedeva di considerare come malattia grave anche la malattia che necessita di terapia salvavita, come per esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per soggetti affetti da HIV-AIDS. In questo modo i dipendenti pubblici potrebbero beneficiare dei 10 giorni di congedo previsti nel caso in cui un parente stretto soffra di una malattia cosiddetta “grave”.
In particolare, Ghisletta citava il caso di una dipendente, la cui madre è affetta da un tumore e che deve essere portata allo IOSI tre volte al mese per visite e chemioterapia, cui era stato negato il riconoscimento del congedo.
Per il Consiglio di Stato la valutazione della richiesta di congedo “è valutata attentamente del medico del personale” e non è dunque necessario stilare un tale elenco. Il diritto al congedo, ha spiegato il Governo, si giustifica quando la situazione del congiunto risulta estremamente delicata dal profilo medico, tale da metterne in pericolo la vita a causa di una grave malattia, sia cronica sia acuta.
Il concetto di ‘malattia grave’
A partire da metà degli anni novanta il concetto di ‘malattia grave’ - elaborato in collaborazione con l’allora medico cantonale, nonché medico del personale - abbraccia tutte le patologie che mettono il paziente in un pericolo imminente di vita, un ricovero in reparto di cure intensive oppure un’operazione ad alto rischio. Non è da considerarsi malattia grave ogni malattia a decorso cronico, sia essa di origine tumorale o altro, ad eccezione di un acuto peggioramento dello stato clinico. Alla stessa stregua delle patologie oncologiche, vi sono altre patologie gravi le quali, in assenza di un trattamento adeguato, comportano un rischio elevato di progressione.
Il Consiglio di Stato, quale datore di lavoro, riconosce alle proprie collaboratrici e ai propri collaboratori il diritto di beneficiare di un congedo pagato per malattia grave di congiunti a fini di assistenza. La ratio legis del disposto legale in questione, così come inteso dal legislatore, non si fonda sulla tipologia della malattia, quanto piuttosto sulla reale situazione medica del congiunto nel momento della richiesta di congedo. Il congedo non persegue obiettivi di tipo organizzativo bensì di vicinanza umana in un momento particolare della vita.
Il diritto al congedo si giustifica dunque quando la situazione del congiunto risulta estremamente delicata dal profilo medico, tale da metterne in pericolo la vita a causa di una grave malattia, sia cronica sia acuta.
La necessità di una terapia, seppur impegnativa, va debitamente valutata dal datore di lavoro secondo i criteri citati, nello specifico la reale situazione medica del congiunto al momento della richiesta di congedo.
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