
Oltre al danno anche la beffa: un 33enne cittadino tunisino dovrà infatti lasciare la Svizzera dopo che il suo ricorso contro la decisione della Sezione della popolazione del DI di rifiutargli il rilascio di un permesso di domicilio e revocargli quello di dimora è stato respinto in ultima istanza dal Tribunale federale.
Dopo aver soggiornato illegalmente nel nostro Paese da fine settembre 2008 a metà novembre 2010, il mese successivo l’allora 25enne si era sposato con una cittadina svizzera. Per tale ragione, aveva ottenuto un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al mese di gennaio 2016. Nel novembre del 2015 aveva chiesto il rilascio di un permesso di domicilio, ma dagli interrogatori alla coppia da parte della Polizia cantonale era emerso che la moglie aveva allacciato una relazione sentimentale già a fine dicembre 2012 e di essersi trasferita dall’amante l’estate successiva. Da parte sua, il marito aveva ammesso di essere da tempo a conoscenza della relazione extra coniugale della moglie ma di avere mantenuto la comunione domestica, pur sapendo che ella frequentava sempre il suo amante.
Da qui la decisone della Sezione della popolazione di revocargli il permesso B. A sostegno del proprio giudizio l'autorità di prima istanza aveva osservato che “lo scopo per il quale il permesso di dimora era stato accordato era venuto a mancare in seguito alla cessazione della vita in comune dei consorti”. Questa tesi è stata confermata sia dal Consiglio di Stato, sia dal Tribunale cantonale amministrativo (Tram) e, come detto, in ultima istanza anche dal Tribunale federale, a cui il 33enne si era rivolto per contestare la revoca del suo permesso B.
Nella sentenza del 6 luglio scorso la Corte federale ha spiegato che “dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge (...) al rilascio e alla proroga del permesso di dimora sussiste se l'unione coniugale è durata almeno tre anni”. Nel caso in questione, hanno concluso i giudici di Mon Repos, dagli accertamenti si deduce che la convivenza è cessata ben prima del termine di 3 anni.
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