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"La liberazione condizionale fa parte della pena"
"La liberazione condizionale fa parte della pena"
"La liberazione condizionale fa parte della pena"
Redazione
7 anni fa
In seguito alla messa in libertà condizionale di Flavio Bomio un'esperta spiega i dettagli di questo strumento legale

Il 16 dicembre 2011 Flavio Bomio viene arrestato di tutta fretta, il giorno dopo sarebbe partito per un campo d’allenamento negli Stati Uniti. Tutto nasce dalla denuncia di un ex atleta della Società nuoto Bellinzona, che lo accusava di abusi sessuali. Nelle settimane seguenti la diga si apre, spuntano altre vittime. Quelle per cui il reato non è prescritto alla fine saranno 15. Così il mito ormai decaduto del nuoto ticinese il 7 agosto 2013 viene condannato a 11 anni di carcere, da cui viene sottratta la pena già espiata, quasi due anni.

Quando il mese scorso Flavio Bomio è stato posto in libertà condizionale, quindi, erano trascorsi 7 anni e quattro mesi, più dei 2/3 di pena imposti dalla legge. Ma cos’è la liberazione condizionale? “È uno strumento dell'esecuzione della pena per mettere alla prova la persona e la sua capacità di mantenersi nelle condizioni di rispetto della legge e nelle condizioni di prevenzione della recidiva - ha affermato Luisella De Martini, capo dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, ai microfoni di TeleTicino -. Questa è ancora una fase dell'esecuzione della pena, che si svolge all'esterno.”

Insomma, a fine pena il detenuto non ha più debiti con la società, lo si saluta e ci si affida alla speranza che non faccia più danni. Grazie alla liberazione condizionale, lo si lascia uscire prima ma con degli strumenti che permettono di tenerlo ancora sotto controllo. Si tratta di regole ben precise e definite.

“Mettiamo che la persona abbia commesso reati in relazione ad uno stato di dipendenza da sostanze stupefacenti: imporremo i controlli dell'astinenza con controlli settimanali, obbligo di un trattamento terapeutico, di mantenere un lavoro, di avere un contatto con l'operatore sociale di riferimento, il divieto di frequentare certe zone e di avvicinarsi alle vittime” ha sottolineato Luisella de Martini. Sono tutti esempi e regole che il giudice decide su preavviso dell'operatore sociale, che permettono di avere un controllo sulla persona, sull'atteggiamento e sul modo di integrarsi nella società.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del TG di TeleTicino

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