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La futura moglie è in AI, lui non può raggiungerla
La futura moglie è in AI, lui non può raggiungerla
La futura moglie è in AI, lui non può raggiungerla
Redazione
8 anni fa
Il TRAM ha confermato la decisione della Sezione della popolazione di negare un permesso B temporaneo al fidanzato

Se la futura moglie è al beneficio dell’assistenza e dispone di entrate finanziarie inferiori al suo fabbisogno, il fidanzato non può beneficiare di un permesso di dimora temporaneo per raggiungerla in attesa di contrarre matrimonio. È quanto ha stabilito lo scorso 2 agosto il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), respingendo il ricorso presentato da una 34enne cittadina rumena, residente in Ticino, dopo che il futuro marito, un 30enne kosovaro, si era visto negare tale autorizzazione dalla Sezione della popolazione nel febbraio del 2016.

La decisione era stata confermata 10 mesi più tardi anche dal Consiglio di Stato ticinese. Da qui il ricorso al TRAM, motivato dal fatto che il fabbisogno della famiglia, benché superiore alle entrate, “verrà colmato dalle prestazioni complementari all'AI di cui potrà beneficiare anche il suo futuro marito”. La donna, madre di una figlia, risulta come detto beneficiaria di una rendita di invalidità (AI) e della relativa prestazione complementare (PC) mentre la sua “precaria situazione finanziaria” è aggravata dalla presenza di procedure esecutive pendenti e di diversi attestati di carenza beni a suo carico.

“Essendo la ricorrente cittadina rumena e quindi dell'Unione europea - ha rammentato la Corte cantonale - in caso di matrimonio il suo futuro marito non otterrebbe un'autorizzazione di soggiorno nell'ambito del ricongiungimento familiare in virtù della LStr bensì un permesso di dimora, ma fintanto che non dimostrerà di disporre di un contratto di lavoro non potrà risiedere in Svizzera quale persona senza attività lucrativa”. Come stabilito dall Tribunale federale, infatti, lo straniero che beneficia di prestazioni complementari alla rendita AVS o Al, “vive in parte grazie all'assistenza sociale”.

Pertanto, si legge nella sentenza, il ricorso dev'essere respinto “dovendosi confermare la legalità, l'adeguatezza e la proporzionalità del diniego di autorizzazione di entrata e di rilascio di un permesso di dimora temporaneo in favore del fidanzato”. Tenuto conto della sua situazione finanziaria, le spese e la tassa di giustizia per complessivi 800.franchi rimangono a carico della ricorrente.

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