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Ticino
Italiano espulso dopo 17 condanne
Italiano espulso dopo 17 condanne
Italiano espulso dopo 17 condanne
Redazione
9 anni fa
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un cittadino italiano. A suo carico anche 235 attestati di carenza beni

Dovrà definitivamente lasciare la Svizzera un cittadino italiano, classe 1967, entrato per la prima volta in Svizzera nel 1978 per ricongiungersi con la madre, ottenendo per tal motivo un permesso di domicilio, il cui attuale termine di controllo scade il 15 settembre 2017. L’uomo si è sposato due volte, con una cittadina svizzera e successivamente con una cittadina brasiliana con la quale ha avuto un figlio. Di professione panettiere, vive separato da diversi anni e dal 1985 al 2015 ha collezionato ben 17 condanne (per reati quali truffa, appropriazione indebita, infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, usura e incitazione all'entrata, alla partenza e al soggiorno illegale) e quattro ammonimenti dipartimentali.

Da diversi anni l’uomo non svolge più alcuna attività lucrativa e dipende dall'assistenza pubblica, che gli ha erogato complessivamente quasi 140'000 franchi. Egli è inoltre oberato di debiti privati: ha a suo carico 235 attestati di carenza beni per un ammontare totale di più di 610'000 franchi nonché 47 esecuzioni aperte per un importo pari a 95'000 franchi.

Nel marzo del 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino gli aveva revocato il permesso di domicilio per motivi di ordine pubblico, invitandolo nel contempo a lasciare la Svizzera entro il 20 aprile successivo. Questo provvedimento è stato confermato su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato e poi dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 23 novembre 2016. Il mese successivo l’uomo ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui aveva chiesto l’annullamento della sentenza cantonale e la restituzione del permesso di domicilio, lamentando la violazione del principio della proporzionalità nonché della protezione della vita privata garantita dall'art. 8 CEDU.

I giudici di Mon Repos hanno però dato ragione alle autorità cantonali. In primis sono state ritenute inammissibili le prove presentate dal ricorrente (documenti concernenti le offerte di spedite, formulari, non datati, dell'assicurazione contro la disoccupazione relativi alle ricerche d'impiego effettuate e due certificati medici sul suo stato di salute e su quello della madre) in quanto già presentate. La decisione della revoca del permesso di domicilio è stata ritenuta proporzionale. I giudici hanno inoltre constatato come il ricorrente non abbia “intrapreso dei passi per rimborsare i propri debiti privati e pubblici”.

“Un trasloco nella fascia di confine permetterebbe inoltre il mantenimento delle eventuali relazioni sociali instaurate durante la permanenza nel Cantone Ticino – si legge nella sentenza - Infine, per quanto concerne gli inconvenienti legati ad un suo rientro in Italia, va riaffermato che si tratta di disagi ai quali sono confrontati la maggior parte degli stranieri costretti a tornare nel proprio paese d'origine dopo un lungo soggiorno all'estero".

Per questi motivi il ricorso è stato respinto e le spese giudiziarie, pari a 1'000 franchi, sono state poste a carico del ricorrente.

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