
Dovrà verosimilmente lasciare il Ticino una 40enne cittadina dominicana cui la Sezione della popolazione del DI aveva negato il rinnovo del permesso B nel settembre di 3 anni fa, fissandole un termine per lasciare il territorio elvetico. La donna aveva ottenuto un permesso di dimora annuale nel luglio del 2010, in seguito regolarmente rinnovato fino al 22 febbraio 2014, per vivere insieme al marito connazionale, con il quale si era sposata nel Paese d'origine. Dopo aver lavorato presso varie mense come aiuto cucina/ausiliaria di pulizie/tuttofare per circa un anno era stata licenziata e aveva fatto capo all'aiuto sociale insieme al marito che, con qualche interruzione, ne dipendeva già dal 2006. Per questo motivo, il 3 giugno 2013 la Sezione della popolazione le aveva comunicato di voler rivalutare la continuazione del suo soggiorno nel nostro Paese.
La donna aveva spiegato come all'origine della sua inattività ci fossero il suo stato di salute (depressione) e la crisi occupazionale vigente nel Canton Ticino, precisando di essere alla continua ricerca di un nuovo posto di lavoro, anche in altri Cantoni della Svizzera. Nel gennaio del 2014 aveva chiesto la proroga del suo permesso di dimora, specificando di essere attiva quale ausiliaria di pulizie presso un'azienda vitivinicola vodese e di poter rientrare in Ticino soltanto due volte al mese per il fine settimana. Il marito, dal canto suo, aveva invece affermato di non avere più rapporti con lei in quanto si stavano separando e aveva spiegato di voler attendere almeno il mese di febbraio 2015 prima di avviare le procedure necessarie per non far perdere il permesso di dimora alla moglie. Interrogata dalla Polizia cantonale nel maggio del 2015, la donna aveva ammesso di aver cessato la vita in comune con il marito nel novembre del 2014 e di avere intrapreso tutto il necessario per ottenere il divorzio. Preso atto di tali riscontri, l’11 settembre 2015 la Sezione della popolazione le aveva negato il rinnovo del permesso di dimora ritenendo fittizio il matrimonio tra i due coniugi.
La decisione era stata confermata su ricorso il 28 giugno 2016 dal Consiglio di Stato e, con sentenza del 17 aprile scorso, anche dal Tribunale cantonale amministrativo (TRAM). La Corte non ha riconosciuto l'esistenza di un'unione coniugale intatta in quanto la ricorrente non ha vissuto ininterrottamente per almeno tre anni insieme al suo coniuge e ha pertanto confermato la decisione di non rinnovarle il permesso B. Il TRAM ha inoltre escluso l’esistenza di motivi gravi tali da giustificare il mantenimento di residenze separate, che la ricorrente aveva motivato con il trasferimento fuori Cantone “poiché in Ticino non era riuscita a trovare alcuna occupazione, tanto da dover far capo all'aiuto sociale”. Secondo la Corte cantonale, tuttavia, “è inverosimile che la donna, che svolge un'attività non qualificata, non potesse trovare un posto di lavoro nel nostro Cantone”.
Il ricorso delle 40enne è stato dunque respinto e a suo carico sono state poste la tassa di giustizia e le spese, per un totale di 1'500 franchi.
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