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Ticino
Iniziativa dei comuni: "Indebita ingerenza del Governo"
Iniziativa dei comuni: "Indebita ingerenza del Governo"
Iniziativa dei comuni: "Indebita ingerenza del Governo"
Redazione
8 anni fa
Cinque deputati interrogano il Consiglio di Stato sulla missiva inviata ai comuni, nella quale invita a non aderire all'iniziativa

Negli scorsi giorni i Municipi di Canobbio, Melide e Vernate hanno depositato una domanda di iniziativa, intitolata “Per comuni forti e vicini al cittadino”, che chiede di modificare la norma dell’apposito decreto cantonale che impone ai Comuni di versare annualmente al Cantone - fra gli altri - un contributo di 25 Mio di franchi per il “finanziamento dei compiti cantonali” (vedi articolo suggerito). Per dichiarare riuscita l'iniziativa, ovvero affinché il Gran Consiglio e se dal caso il popolo possano esprimersi, un quinto dei consigli comunali deve aderire alla sua presentazione nei temini di legge, ovvero entro le festività natalizie. 

Ora 5 deputati in Gran Consiglio (Maurizio Agustoni, Franco Celio, Felice CampanaGianrico Corti e Tiziano Galeazzi) hanno inoltrato un'interrogazione al Governo in merito alla sua "indebita ingerenza" nella procedura di adesione dei Consigli comunali. In una lettera inviata lo scorso 7 novembre a tutti i Municipi, il Governo ha infatti espresso perplessità sull'iniziativa, visto le discussioni in corso sul progetto "Ticino 2020" e l'incertezza che regna attorno alla "Riforma fiscale 2017" promossa a livello federale. Nella lettera il Consiglio di Stato ha definito l'iniziativa “una chiara forzatura dei rapporti fra i due livelli istituzionali”, invitando formalmente i comuni "a non dar seguito all’iniziativa”.

"Non è intenzione dei sottoscritti prendere posizione sulla legittimità o meno della richiesta dei Comuni, spetterà al Gran Consiglio, e se del caso al Popolo, esprimersi in merito nelle apposite sedi istituzionali previste dalla legge" sottolineano i cinque deputati. "Ciò che solleva pesanti interrogativi sono gli interventi intrapresi in questi ultimi giorni dal Consiglio di Stato per ostacolare il processo procedurale e istituzionale in corso; il quale - occorre ricordarlo - non permette ancora di stralciare il contributo, bensì unicamente di sottoporre al Gran Consiglio, o in seguito al Popolo, la decisione".

Anche la Sezione degli enti locali (SEL), riferiscono i 5 deputati, si espressa sul tema ancor prima della lettera del Governo. "La Legge sull'esercizio dei diritti politici LEDP", ha comunicato la SEL, "non prevede un obbligo tassativo di investire il Legislativo dell’oggetto, qualora il Municipio non ritenesse opportuna una condivisione dell’iniziativa da parte del Comune» e che «la scelta in tal senso rientra nel margine di decisione politica dell’Esecutivo» con la conseguenza che, in caso di mancata presentazione del messaggio municipale, il Consiglio comunale non è messo in condizione di potersi pronunciare, e di esercitare la propria competenza decisionale".

I cinque deputati sottopongono quindi le seguenti domande al Consiglio di Stato: 

1. Come giustifica l’agire della Sezione degli enti locali(SEL)? Non ritiene in particolare che, al di là anche delle ragioni da questa sostenute (peraltro non fondate su norme di legge o altri riferimenti a materiali legislativi o della prassi), quella che è l’autorità di vigilanza sui Comuni, che dovrebbe in primis promuovere il corretto esercizio dei diritti e delle competenze attribuiti dalla legge ai Legislativi comunali, avrebbe ad ogni modo dovuto invitare i Municipi a sottoporre ai propri Consigli comunali la domanda di adesione alla presentazione dell’iniziativa, se del caso formulando il proprio preavviso (positivo o negativo)?

2. Non ritiene, inoltre, che, esprimendo il citato parere, la SEL abbia violato la norma di legge che esclude espressamente la delega decisionale al Municipio sullo specifico oggetto della presentazione di un’iniziativa (mentre la permette per contro per il referendum comunale)? Infatti, nella misura in cui il Municipio decide di non sottoporre l’oggetto al proprio Consiglio comunale, esso preclude di fatto a questo di esprimersi, e esercita quindi di fatto un potere di delega, che non ha, e che è anzi stato volutamente escluso dal Legislatore cantonale in sede di dibattito sull’adozione della LEDP.

3. A maggior ragione ancora poiché il Cantone è parte direttamente interessata all’oggetto dell’iniziativa, non ritiene che i citati interventi, ed in particolare il suo scritto ai Municipi sopra citato, costituiscano una indebita e grave ingerenza nel processo decisionale di competenza dei Comuni, e in generale nel processo istituzionale stabilito dalla legge, che - va ricordato - regola l’ESERCIZIO DEI DIRITTI POLITICI?

4. Come giustifica inoltre questa sua ingerenza alla luce dei principi, assai restrittivi, applicabili in materia di interventi in campagne pre-votazioni, e ancor più rigorosi nella fase precedente della raccolta delle firme risp. delle adesioni all’iniziativa? Infatti, come precisato in un parere (del 29.12.2000) del suo stesso Consulente giuridico (RDAT I-2001), - se già, “in linea di principio, gli interventi attivi di un'autorità nella campagna che precede una votazione nell'ambito della sua sfera di competenze [e in questa fase nemmeno lo è] sono consentiti soltanto a titolo eccezionale e a condizioni peraltro restrittive” e “questi interventi non debbono costituire la regola e possono essere ammessi quando sono indispensabili per controbattere apodittiche affermazioni di principio dei comitati referendari e ristabilire in tal modo un certo equilibrio nel processo di formazione della volontà popolare” . Dall’altra parte “... l'autorità esecutiva ... in linea di principio, ... può procedere ad un'informazione supplementare o rettificativa in qualsiasi momento, [solo] dopo la convocazione degli elettori alle urne e l'invio del materiale di voto, che coincidono in genere con l'apertura della campagna”.

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