
Un altro caso riguardante un rifiuto del rilascio di un permesso di domicilio da parte dell’Ufficio della migrazione del Canton Ticino è approdato davanti ai giudici del Tribunale federale che, con sentenza del 27 marzo scorso, hanno nuovamente dato ragione alle autorità ticinesi nella causa che le opponeva a un cittadino italiano di 67 anni.
Dopo avere vissuto in Svizzera per quasi 16 anni (dal 1984 al 2000), periodo durante il quale è convolato a nozze con una cittadina svizzera (dalla quale ha divorziato nel 1994) beneficiando di un permesso di dimora e in seguito di un permesso di domicilio, l’uomo era tornato in Italia agli inizi del 2000. Era poi rientrato nel nostro Paese due anni più tardi, quando si era sposato per la seconda volta con un’altra cittadina elvetica, ottenendo per tal motivo un permesso di dimora annuale, trasformato poi in un permesso di dimora UE/AELS.
Dopo aver lavorato per tre anni, l’ora 67enne ha percepito delle indennità di disoccupazione dal 2006 al 2008. Vista la sua situazione finanziaria (atti di carenza beni per oltre 200'000 franchi), l'allora Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino ha respinto, il 17 aprile 2008, la sua istanza volta al rilascio di un permesso di domicilio, e gli ha rinnovato nel contempo il permesso di dimora fino al 4 gennaio 2013. Detto provvedimento è stato confermato su ricorso dal Consiglio di Stato l'11 giugno 2008. Tre mesi dopo l’uomo è stato assunto quale docente di musica su chiamata e lo stesso giorno lui e la moglie sono stati autorizzati dal Pretore del Distretto di Lugano a vivere separati.
A partire del 1° giugno 2009 ha beneficiato di prestazioni assistenziali e dal 1° marzo 2013 è in pensione anticipata e riceve una rendita AVS parziale nonché prestazioni complementari mensili pari a 1'455 franchi. Nel dicembre del 2013 la Sezione della popolazione ha respinto la seconda richiesta volta al rilascio di un permesso di domicilio e ha rifiutato di rinnovargli il suo permesso di dimora, fissando un termine fino al 31 gennaio 2014 per lasciare la Svizzera.
Questo provvedimento è stato confermato su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, il 20 agosto 2014, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 27 agosto 2015. La Corte cantonale ha osservato, in sintesi, che il rifiuto di rilasciargli un permesso di domicilio rispettivamente di rinnovargli il permesso di dimora non disattendeva la legge federale sugli stranieri, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, l'art. 8 CEDU e, infine, il principio della proporzionalità.
L’uomo, patrocinato dall'avv. Michele Bernasconi, ha inutilmente ricorso al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della sentenza cantonale e il rilascio un permesso di domicilio. In via sussidiaria postula il rinnovo del proprio permesso di dimora e, in via ancora più subordinata, il rinvio degli atti all'istanza precedente affinché si pronunci di nuovo.
I giudici di Mon Repos hanno evidenziato come la risoluzione del Consiglio di Stato del 2008 riguardante la prima domanda di rilascio di un permesso di domicilio fosse cresciuta in giudicato incontestata, “motivo per cui non può più essere rimessa in discussione”. Per fare valere un nuovo diritto al rilascio di un permesso di domicilio, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che vi erano stati dei cambiamenti rilevanti nella propria situazione a partire dal 2008 ma “nella fattispecie ciò non è stato però fatto valere e ancor meno dimostrato”.
I giudici hanno infine stabilito come l’uomo non avesse diritto al rinnovo del proprio permesso di dimora (in particolare a causa del suo notevole indebitamento) e hanno quindi respinto il suo ricorso, ponendo a suoi carico le spese giudiziarie pari a 2'000 franchi.
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