
È stato confermato anche in ultima istanza il rifiuto del permesso di dimora di un cittadino serbo risultato essere indebitato e dipendente dagli aiuti sociali. Il Tribunale federale (TF) ha infatti confermato la decisione del 28 settembre 2018 del Tribunale amministrativo cantonale (TRAM), che aveva dato ragione alla Sezione della popolazione. Nel maggio del 2017 le autorità avevano deciso di rifiutargli rinnovo del permesso di dimora ottenuto in seguito al suo matrimonio nel 2009 con una cittadina rumena, con la quale aveva avuto un figlio.
Tuttavia, anche il TF ha rilevato, al pari della Corte cantonale, che in seguito al suo divorzio, pronunciato nel 2016, nulla poteva più dedurre dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) rispettivamente non poteva appellarsi all'art. 50 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) né all'art. 8 CEDU.
A pesare sulla decisione dei giudici di Mon Repos è il fatto che l’uomo si esprimesse “con grosse difficoltà in italiano” e che dipendesse dall'aiuto sociale dal mese di settembre 2015 (per un totale di 105'074.75 franchi). Infine, l'interessato è pure risultato essere oberato di debiti privati (64 procedure esecutive aperte per complessivi fr. 65'268.35 e 130 attestati di carenza beni per un totale di fr. 123'547.10).
Pertanto, con sentenze del 30 ottobre scorso pubblicata ieri, il TF ha stabilito che “un rientro in patria, dove poteva continuare a beneficiare della rendita AI di cui fruirebbe dal 1° gennaio 2019, era esigibile nonché rispettoso del principio della proporzionalità”.
(Sentenza 2C_875/2019 del 30 ottobre 2019)
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