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Ticino
Indebitato e in assistenza, dovrà lasciare il Ticino
Indebitato e in assistenza, dovrà lasciare il Ticino
Indebitato e in assistenza, dovrà lasciare il Ticino
Redazione
8 anni fa
Il TF ha respinto il ricorso contro la revoca del suo permesso B. "Non sarà un problema tornare in Italia"

Il Tribunale federale (TF) ha confermato l’allontanamento di un cittadino italiano cui la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino aveva revocato il permesso di dimora nel novembre del 2014 in seguito alla chiusura della sua attività commerciale.

Prima di risiedere in Ticino l’uomo aveva ottenuto dei permessi per confinanti (1978-1981 e 1985-2010) e dei permessi di dimora annuali (1981-1985). Il 23 agosto 2011 aveva ottenuto un permesso di dimora. In seguito alla chiusura della propria ditta a fine aprile 2012 aveva beneficiato di indennità straordinarie di disoccupazione e tre mesi più tardi si era ritrovato a carico della pubblica assistenza. Nel novembre del 2014, come detto, la Sezione della popolazione gli aveva revocato il permesso B intimandogli un termine per lasciare la Svizzera. A sostegno della propria decisione l'autorità cantonale aveva osservato che da tempo non lavorava più e che, non disponendo più di entrate sufficienti per il proprio mantenimento, era a carico della pubblica assistenza. Tale decisione era stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato e in seguito dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (TRAM), con sentenza del 22 gennaio 2018.

L’uomo si era così rivolto al Tribunale federale ma i giudici di Mon Repos hanno dato ragione al TRAM. La Corte ha evidenziato come il ricorrente fosse pesantemente indebitato e totalmente a carico della pubblica assistenza dal luglio 2012 (il suo debito nei confronti dello Stato ammontava a 114'375.20 franchi).

I giudici hanno stabilito che il suo soggiorno in Ticino a partire dall'agosto del 2011 non possa essere considerato di lunga durata e hanno inoltre evidenziato la sua scarsa integrazione. “Non bisogna tralasciare - si legge nella sentenza datata 9 marzo 2018 - che dal 6 novembre 2014 la sua presenza era solo tollerata nell'attesa di una decisione definitiva in merito al suo permesso di dimora”. Un suo ritorno in Italia non è stato ritenuto problematico in quanto “le difficoltà di adattamento che dovrà affrontare sono quelle che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare dopo un prolungato soggiorno all'estero”. I suoi problemi di salute potranno essere trattati in modo adeguato anche dalle strutture sanitarie italiane mentre un trasloco nella fascia di confine gli permetterebbe di continuare il suo trattamento terapeutico in Svizzera.

Per questi motivi il TF ha respinto il ricorso, ponendo a carico del ricorrente le spese giudiziarie ridotte pari a 200 franchi.

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