
Un automobilista ticinese cui era stata negata la possibilità della prova pratica di guida ha ottenuto ragione in Appello. I fatti risalgono al dicembre di due anni fa, quando l’uomo si era presentato a Noranco con un contrassegno “L” ritenuto non idoneo in quanto troppo piccolo. Il conducente si era difeso spiegando di averlo acquistato in una cartoleria e di aver circolato con lo stesso per oltre un anno. L’esperto aveva tuttavia deciso di non eseguire la prova e di non concedere la sostituzione del contrassegno.
Pochi giorni dopo la sezione della circolazione gli aveva inviato una bolletta per il pagamento della tassa di 100 franchi per l’esame di guida “non eseguito”. Il conseguente reclamo era stato prontamente respinto e l’uomo aveva presentato ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello postulando in via principale l’annullamento della tassa contestata e, in via subordinata, il rinvio degli atti al Consiglio di Stato.
La Corte cantonale, con sentenza del 29 novembre scorso, gli ha dato ragione e ha accolto il suo ricorso. Secondo l’art. 9 cpv. Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore (LIC), per la mancata presentazione, senza valida giustificazione, agli esami di guida ed agli esami dei veicoli può essere riscossa l’intera tassa di 100 franchi, tuttavia – ha rimarcato - “è dubbio che la tassa posta a carico del ricorrente sia coperta da una base legale sufficiente: la delega contenuta nella legge applicabile si limita infatti a conferire al Consiglio di Stato il compito di “fissare” per regolamento le tasse, fra l’altro, “per gli esami di conducente”, senza peraltro estendere il campo d’applicazione del tributo anche al candidato che non si è neppure sottoposto alla prova, quali che ne siano le ragioni”.
La tassa può però essere riscossa nei casi in cui gli esami di guida o gli esami dei veicoli non possono essere svolti per cause da ascrivere all’utente. Tuttavia, il fatto di aver apposto una targa “L” di dimensioni non conformi non è un elemento sufficienti per affermare che l’esame di guida non si sia potuto svolgere “per cause da ascrivere all’utente”.
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