Cerca e trova immobili
Ticino
In appello per una Ferrari
In appello per una Ferrari
In appello per una Ferrari
Redazione
8 anni fa
Il bolide faceva parte della massa fallimentare di una società ed era stata inutilmente reclamata da un ticinese

Un ticinese si è inutilmente rivolto alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (CEF) per rivendicare il possesso di una Ferrari, inserita dall’Ufficio dei fallimenti (UF) nella massa fallimentare di una società del Luganese. Il fallimento della stessa era stato decretato nel 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano.

L'uomo si era fatto avanti affermando di essere il proprietario del bolide in questione, ma tale rivendicazione era stata ritenuta infondata dall’amministrazione del fallimento. Il ticinese aveva quindi inoltrato in Pretura un allegato atto a dimostrare che la vettura gli sarebbe stata ceduta dall’ex amministratore unico della società fallita a seguito della mancata corresponsione dell’importo che quest’ultimo gli doveva per prestazioni di consulenza e intermediazione fornite nell’ambito di una vendita immobiliare. A suo dire, l'ex dirigente avrebbe utilizzato la somma dovutagli per acquistare il bolide di lusso tramite la società fallita, per poi trasferirgliene la proprietà non riuscendo altrimenti a corrispondergli il dovuto, compensando così il proprio debito.

La petizione era stata respinta dal Pretore nel giugno del 2017 e l’uomo si era dovuto rivolgere alla CEF. Secondo i giudici, non è riuscito a dimostrare di essersi fatto trasferire validamente il possesso e il diritto di proprietà della Ferrari da lui rivendicata.

Nella sua sentenza del 20 aprile pubblicata ieri la CEF ha pure ritenuto “irrilevanti” le dichiarazioni scritte rilasciate dall’ex amministratore unico della società, “da un lato perché simili attestazioni non hanno di principio valore probatorio nelle procedure ordinarie, in cui il dichiarante dev’essere sentito quale teste” e “dall’altro perché ha ritrattato ben due volte la sua dichiarazione”. L’appello è stato dunque respinto in quanto infondato e il ricorrente dovrà pure saldare le spese processuali pari a 5'000 franchi.

(Immagine esemplificativa d'archivio)

nic

© Ticinonews.ch - Riproduzione riservata