Cerca e trova immobili
Ticino
Immigrazione di massa, cosa cambia per i datori di lavoro
Immigrazione di massa, cosa cambia per i datori di lavoro
Immigrazione di massa, cosa cambia per i datori di lavoro
Redazione
9 anni fa
Dal primo luglio l'applicazione del 9 febbraio. AITI illustra le principali modifiche

Nella seduta dell’8 dicembre 2017 il Consiglio federale ha deciso le modalità di attuazione dell’articolo costituzionale sull’immigrazione di massa, votato dal popolo svizzero il 9 febbraio 2014. Una votazione a seguito della quale il Parlamento federale ha modificato la legge federale sugli stranieri e lo scorso 8 dicembre, come detto, il Consiglio federale ha approvato le ordinanze di applicazione di questa legge. A questo proposito l’associazione industrie ticinesi (AITI) ha inviato oggi un volantino informativo ai suoi associati per rendere attenti i datori di lavoro sui cambiamenti che entreranno in vigore a partire dal 1. luglio 2018, data in cui entra in vigore l'ordinanza (inizialmente prevista per il 1. gennaio 2018).

In particolare i datori di lavoro saranno obbligati ad annunciare presso gli uffici regionali di collocamento (URC) tutti i posti di lavoro vacanti, quando il tasso di disoccupazione della professione sarà almeno dell’8% in una prima fase (dal 1 luglio 2018 fino al 31 dicembre 2019) e del 5% in una seconda fase. "In questo modo" spiega AITI, "ci sarà un periodo di transizione in cui sarà possibile consolidare la collaborazione tra i datori di lavoro e i Cantoni nonché le necessarie procedure e risorse".

Il Consiglio federale ha inoltre stabilito che le informazioni sui posti vacanti saranno accessibili esclusivamente ai disoccupati iscritti presso gli URC per un periodo di 5 giorni lavorativi. Entro tre giorni feriali gli URC trasmetteranno i dossier adatti ai datori di lavoro.

"L’ordinanza sul collocamento e il personale a prestito", spiega AITI, "è il testo di legge che presenta le ripercussioni principali per i datori di lavoro". L'associazione ha dunque analizzato, articolo per articolo, il testo di legge approvato dal Consiglio federale. Qui di seguito tutto ciò che prevede l'ordinanza: 

Art. 53a (OC): valore soglia ed elenco delle professioni interessate"Nel 2016 la disoccupazione media secondo la SECO ammontava al 3,6%. L’obbligo di annuncio dei posti vacanti scatterà in caso di disoccupazione pari o superiore all’8% fino al 31.12.2019 e del 5% a partire dal 1.1.2020, in ogni singolo genere di professione. Con un valore soglia del 5% si dovranno prevedere circa 218’000 annunci obbligatori. Oggi sono annunciati spontaneamente 38’000 posti, quindi ci sarà un incremento di circa 180’000. Per compensare le variazioni stagionali e dare stabilità al meccanismo, i tassi di disoccupazione saranno determinati sulla media di 12 mesi. L’elenco delle professioni soggette ad obbligo di annuncio sarà elaborato annualmente dal Dipartimento federale dell’economia e della formazione (DEFR)".

Art. 53b (OC): Annuncio dei posti vacanti e limitazione dell‘informazione"Tutti i posti da occupare in generi di professioni con un tasso di disoccupazione superiore al valore soglia sottostanno all’obbligo di annuncio. L’accesso alle informazioni concernenti i posti vacanti è limitato per un periodo di 5 giorni lavorativi ai collaboratori degli uffici di collocamento e alle persone in cerca d’impiego iscritte presso gli URC. Solo una volta trascorso questo termine i datori di lavoro possono mettere a concorso i loro posti tramite altri canali. Gli URC confermano tempestivamente la ricezione che vale come prova dell’adempimento dell’obbligo di annuncio".

Art. 53C OC: trasmissione di dossier adeguati e riscontro del datore di lavoro"Entro tre giorni feriali l’URC trasmette ai datori di lavoro i dossier adeguati o comunica loro che non sono disponibili potenziali candidati. I datori di lavoro possono decidere autonomamente, senza imposizioni e senza dover giustificare le loro scelte quali candidati ritengono adeguati. I datori di lavoro sono obbligati a invitare i candidati ritenuti adeguati a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine professionale. Le violazioni di questo obbligo sono punite con una multa. Le procedure di reclutamento continueranno ad essere organizzate liberamente dai datori di lavoro secondo le proprie esigenze".

Art. 53D OC: Eccezioni all‘obbligo di annuncio"Non sarà necessario annunciare i posti vacanti se:Ø i posti vacanti all’interno dell’impresa sono occupati da persone (compresi gli stagisti) che lavorano già presso lo stesso datore di lavoro da almeno 6 mesi;Ø gli apprendisti vengono assunti al termine del tirocinio;Ø la durata del rapporto di lavoro prevista non supera i 14 giorni civili; oØ il posto è occupato da un parente stretto del proprietario dell’impresa, ad esempio nell’ambito di regolamenti di successione.Ø È espressamente previsto che un impiego svolto su mandato di un prestatore può essere considerato come assunzione di un nuovo posto all’interno dell’azienda di personale a prestito ma non rientra nella disposizione derogatoria".

Art. 53E OC: Diritto di proposta dei Cantoni"I Cantoni potranno chiedere al Consiglio federale l’introduzione dell’obbligo di annunciare i posti vacanti nel loro territorio per determinati generi o gruppi di professioni che registrano un tasso di disoccupazione superiore al valore soglia nazionale".

Art. 117A OC: Violazione degli obblighi riguardanti l’annuncio di posti vacanti"Sono previste delle sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di annuncio di posti vacanti o dell’obbligo di condurre un colloquio di assunzione o un test di attitudine professionale:Ø Chi viola intenzionalmente questi obblighi è punito con una multa fino a 40’000 franchi.Ø Se l’autore ha agito con negligenza, la multa ammonterà al massimo a 20’000 franchi".

"L’ordinanza", conclude AITI, "non stabilisce quale autorità deve segnalare alle autorità di perseguimento penale le violazioni riscontrate. In linea di principio tutte le autorità amministrative sonotenute a denunciare le violazioni".

© Ticinonews.ch - Riproduzione riservata