
Il Tribunale federale ha confermato la sanzione comminata dal Consiglio di Stato nei confronti di una ditta attiva nel settore della costruzione e della pavimentazione.
La ditta in questione aveva vinto il concorso pubblico avviato nel 2012 per lavori di pavimentazione e di rivestimento delle pareti occorrenti al nuovo Centro sociosanitario di Cevio, dichiarando di disporre di più operai di quanti in realtà ne avesse a contratto e procedendo con l’assunzione della manodopera mancante soltanto dopo l’aggiudicazione.
Tale comportamento – pure oggetto di un atto parlamentare – è stato sanzionato dal Consiglio di Stato con l’esclusione della ditta dalla partecipazione a tutti gli appalti soggetti alla legge sulle commesse pubbliche per un periodo di cinque mesi e una pena pecuniaria di 40'000 franchi. Dopo essersi rivolta, senza successo, al Tribunale cantonale amministrativo, l’interessata ha inoltrato ricorso davanti al Tribunale federale chiedendo l’annullamento della sanzione.
A sostegno della ricorrente era pure intervenuta, nel corso della procedura, la Commissione della concorrenza (COMCO), contestando alle autorità cantonali di avere violato il diritto federale e segnatamente il principio del libero accesso al mercato. L’Alta corte non ha dato seguito a queste richieste e ha confermato sia la correttezza del procedimento avviato dalle autorità cantonali sia la proporzionalità della sanzione.
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