
È stata accolta dal Tribunale amministrativo l’istanza di Giorgio Ghiringhelli. Il TRAM sottrae così al Consiglio di Stato la competenza decisionale sui ricorsi ancora pendenti contro il moltiplicatore 2009 e 2010 di Losone in quanto i membri dell’esecutivo sono “esposti al sospetto di prevenzione e quindi incapaci di fornire adeguate garanzie di indipendenza e imparzialità”.È la terza volta che il TRAM dà ragione a Ghiringhelli, il quale, tramite una nota stampa, non manca di sottolinearlo in una nota inviata, della quale vi proponiamo la versione integrale:
La nota di Ghiringhelli inizia così“Con sentenza del 26 aprile il TRAM ha accolto le mie domande di ricusa del CdS nelle procedure concernenti i ricorsi che avevo inoltrato contro le decisioni del Municipio di Losone in materia di determinazione del moltiplicatore d’imposta comunale 2009 e 2010. Di conseguenza il TRAM ha ordinato al CdS di trasmettergli gli atti di tali procedimenti ricorsuali, in modo da poterli evadere direttamente al suo posto”.Si prosegue: “Già con una lettera del 13 maggio 2008 , dopo che avevo presentato un ricorso contro il moltiplicatore d’imposta di Losone per il 2007, avevo invitato il CdS ad auto ricusarsi e a muovere i passi necessari per la nomina di un CdS straordinario incaricato unicamente dell’evasione del ricorso, in quanto nel frattempo il CdS aveva anticipato alla Commissione della legislazione il giudizio che avrebbe emanato sulla vertenza. Anziché trasmettere la richiesta di ricusa al TRAM, come avrebbe avuto l’obbligo di fare, il CdS respinse sia il ricorso e sia l’istanza di ricusa.”“Nel febbraio del 2011 il TRAM” - continua la nota - “aveva però rovesciato il verdetto , accogliendo i ricorsi contro i moltiplicatori per gli anni 2007 e 2008 che contestavano la costituzionalità delle norme di legge in vigore in Ticino in materia di competenza a decidere il moltiplicatore d’imposta ( a seguito di ciò in futuro saranno i Consigli comunali e non più i Municipi a stabilire il moltiplicatore) e tirando le orecchie al CdS per non avergli trasmesso la richiesta di ricusa che, per i giudici cantonali , “ era fondata nel merito” in quanto l’anticipazione del giudizio sul mio primo ricorso da parte del CdS aveva integrato” gli estremi di una ragione sufficientemente grave per escludere i membri del collegio dall’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, in quanto esposti al sospetto di prevenzione e quindi incapaci di fornire adeguate garanzie di indipendenza e di imparzialità”A seguito di ciò, dopo quella sentenza presentai una nuova istanza di ricusa concernenti i due ricorsi contro i moltiplicatori del 2009 e del 2010 ancora inevasi. Istanza che per l’appunto è stata accolta negli scorsi giorni”.E inoltre: “Al punto 4 della sua recente sentenza il TRAM dice che la legislazione ticinese non prevede nulla riguardo al modo in cui si deve procedere nei casi in cui l’intero Governo sia impedito dall’esercitare la propria funzione “giurisdicente” ( e quindi la mia istanza ha messo a nudo una lacuna legislativa...), e che dunque dal profilo pratico sono immaginabili in linea di massima due soluzioni che non sono comunque previste dal diritto procedurale ticinese, ossia quella della nomina di un CdS straordinario ( la soluzione da me richiesta) , e quella del ricorso diretto (Sprungrekurs) al TRAM (cioè la soluzione scelta dal TRAM per questo caso perché “tutto sommato preferibile all’altra”).
Le tre precedenti "vittorie" di Ghiringhelli vengono sottolineate: "Tengo a sottolineare che in questa vicenda iniziatasi oltre tre anni fa il piccolo ma tenace Guastafeste ha messo in riga per ben tre volte il Governo ticinese : “La prima” – dice Ghiringhelli – “ quando il TRAM, dopo che il CdS aveva respinto il mio primo ricorso, rispedì gli atti al Governo in quanto (come ricordato a pag. 2 punto A della sentenza del 26 aprile) la sua decisione era stata lesi
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