
Il Tribunale federale (TF) di Losanna ha dichiarato inammissibile in quanto tardivo il ricorso presentato dall’avvocata luganese Xenia Peran contro la sentenza del 29 gennaio 2019 della Corte di appello e revisione penale (CARP) che l'aveva condannata a una pena di 20 mesi sospesa per due anni per appropriazione indebita ai danni di un suo cliente e per tentata estorsione nei confronti dell’ex patron del Napoli Calcio Corrado Ferlaino, nonché a una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da 30 franchi per dei reati contro l’onore (vedi articoli suggeriti).
Il gravame, ha spiegato la Corte nella sentenza del 22 maggio scorso pubblicata oggi, è stato inoltrato oltre il tempo utile previsto dalla legge. Peran ha sostenuto invano di averlo inviato non appena entrata in possesso della sentenza, ma i giudici di Mon Repos hanno ribadito che a fare stato è la data d’intimazione al suo legale, l’avvocato Edy Meli, che aveva ritirato la raccomandata una settimana prima della diretta interessata, inoltrando un ricorso a titolo prudenziale. Nel frattempo, però, il 1° marzo Peran gli aveva revocato il patrocinio e, di conseguenza, il TF non ha potuto considerare il gravame inoltrato da Meli visto che non era più autorizzato a rappresentare la ricorrente. La 53enne aveva quindi inoltrato un suo ricorso, ma solo l'11 marzo: ben oltre il termine fissato dalla legge.
La suprema Corte federale ha pure ritenuto inammissibile il ricorso di un cliente di Peran vittima di un’appropriazione indebita di 150’000 franchi circa. L’uomo chiedeva che Peran fosse condannata anche per ripetuta appropriazione indebita qualificata e di ripetuta sottrazione di cose requisite o sequestrate, come nella sentenza di prima istanza poi rivista dalla CARP. Invano, visto che per il TF non poteva costituirsi accusatore privato (come sosteneva la stessa Peran). “Pur essendo l’avente diritto economico dei soldi in questione” - ha sottolineato il TF - “a costituirsi come accusatori privati avrebbero dovuto essere le due società sui cui conti si trovavano questi soldi”.
(Sentenze 6B_304/2019 e 6B_306/2019 del 22 maggio 2019)
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