
Novità riguardanti la vicenda dello sfratto della clinica dentistica di Chiasso in affitto in un appartamento di proprietà del "medico tuttofare" Paolo Campagna, il cittadino italiano balzato a suo tempo agli onori della cronaca per le numerose specializzazioni da lui millantate che gli erano valse una sanzione di 5'000 franchi per pubblicità non conforme alla legge.
Quest'estate, ricordiamo, il Ministero pubblico aveva ordinato una perquisizione domiciliare e il sequestro dell'appartamento di proprietà di una fondazione riconducibile allo stesso dottore e affittata a una clinica odontoiatrica nell'ambito di un'inchiesta penale nei suoi confronti per violazione di domicilio e appropriazione semplice.
Il tutto era partito dopo che la clinica aveva lamentato la sostituzione dei cilindri della porta dell'abitazione, un vero e proprio sfratto alla quale la locataria si era opposta (vedi articoli suggeriti). Il medico si era difeso sostenendo di aver inoltrato un'istanza di sfratto, accolta dal Tribunale di Appello di Lugano e pertanto "immediatamente esecutiva". Il 28 agosto 2015 e l'8 settembre 2015 la Fondazione aveva infatti diffidato la Clinica a versarle entro 30 giorni gli affitti arretrati, senza però ottenere un riscontro.
Lo scorso mese di settembre la locataria aveva presentato ricorso al Tribunale federale contro la disdetta straordinaria del contratto di locazione ma, come si legge nella sentenza pubblicata oggi, i giudici di Mon Repos hanno dato ragione al medico italiano, evidenziando come il ricorso il ricorso sia "infondato, nella ridotta misura in cui esso è ammissibile".
"La ricorrente - si legge nella sentenza - solleva anche una serie di censure, fondate sul diritto italiano, concernenti la validità della disdetta rispettivamente la capacità della locatrice di essere parte". Tuttavia, "l'argomentazione secondo cui l'opponente non sarebbe iscritta nei pubblici registri italiani costituisce un inammissibile fatto nuovo".
"Limitandosi a illustrare la sua interpretazione della normativa italiana, per altro basata su fatti non accertati nella sentenza impugnata e sull'inammissibile produzione (addirittura dopo lo scadere del termine di ricorso) di nuovi documenti, la ricorrente nemmeno tenta di validamente dimostrare che quella contenuta nella sentenza impugnata sia addirittura insostenibile".
Il Tribunale federale ha inoltre disposto che le spese giudiziarie di 5'000 franchi siano poste a carico della ricorrente, che dovrà pure risarcire il dottor Campagna con altri 6'000 franchi a titolo di ripetibili per la procedura.
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