
Nulla da fare per il dottor Paolo Campagna, che lo scorso 27 ottobre era stato riconosciuto colpevole dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) di contravvenzione alla Legge federale sulle professioni mediche (LPMed), contravvenzione alla Legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi) e contravvenzione alla Legge sanitaria (LSan) per aver fatto uso di titoli di formazione di cui non era in possesso e di altre denominazioni inappropriate (nel corso degli anni si era definito fisioterapista, massaggiatore, psicologo e specialista in medicina interna pur essendo autorizzato a svolgere le attività di dentista e medico generico), come pure di avere esercitato la professione medica in locali ai quali non era stata conferita l'agibilità come studio medico.
Il 70enne, ricordiamo, era stato condannato al pagamento di una multa di 5'000 franchi, al pagamento delle tasse e spese giudiziarie del procedimento di primo grado per complessivi 2’000 franchi e al pagamento di 2'200 franchi di oneri processuali d'appello.
Il dottor Campagna aveva ricorso contro tale sentenza al Tribunale federale ma i giudici di Mon Repos hanno ritenuto che il gravame non fosse sufficientemente motivato “siccome il ricorrente non si confronta puntualmente con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e non dimostra perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto”.
Il ricorrente, si legge nella sentenza del 30 gennaio scorso, “si limita infatti ad addurre genericamente di non avere più esercitato la professione di medico in Svizzera a partire dal 1° maggio 2012, tanto più che dal 2014 gli sarebbe stato revocato il permesso di dimora, e non fa nemmeno valere la violazione di determinate disposizioni della LPMed, della LPPsi e della legge sanitaria cantonale, sicché non sostanzia alcuna lesione del diritto”.
Il ricorso è quindi stato dichiarato inammissibile e a suo carico sono state poste anche le spese giudiziarie di 800 franchi.
(Sentenza 6B_1374/2017)
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