
Riceviamo e pubblichiamo un'interrogazione al Consiglio di Stato da parte di Raoul Ghisletta e Daniela Pugno Ghirlanda dal titolo: "Il bel progresso introdotto nelle risorse per il monte ore scolastico non deve essere offuscato dal rischio di regresso nell’autonomia del collegio docenti dell’istituto scolastico: il Consiglio di Stato intende correggere il punto problematico?" riguardante la questione del monte ore scolastico:
Nel Bollettino ufficiale delle leggi del 15 marzo 2019 il Consiglio di Stato ha pubblicato a pagina 96-97 il Regolamento sul monte ore scolastico del 13 marzo 2019, che introduce dal 1.8.2019 due punti molto positivi: la formalizzazione e l’estensione del monte ore cantonale (prima era presente, senza una chiara base legale, unicamente presso la Divisione della formazione professionale) ed il potenziamento del monte ore d’istituto.
Il monte ore cantonale consentirà di sviluppare progetti giudicati meritevoli dalle due Divisioni, in base ad una pianificazione decisa dal Dipartimento.
Regolamento sul monte ore scolastico
Monte ore cantonale
Art. 4
1 Il monte ore cantonale è usato dalla Divisione della scuola e dalla Divisione della formazione professionale sulla base di una pianificazione decisa dal Dipartimento.
2 Le Divisioni presentano alla fine di ogni anno scolastico al Dipartimento, che ne informa il Consiglio di Stato, il consuntivo sulle attività finanziate con il monte ore cantonale.
Non possiamo che plaudere all’introduzione di questo nuovo art. 4 del Regolamento sul monte ore scolastico, che potrà stimolare e valorizzare le attività di ricerca, di innovazione e di sperimentazione provenienti dai collegi docenti. Plaudiamo ovviamente anche al potenziamento del monte ore d’istituto, che va a ridurre i tagli operati in passato per risanare le finanze cantonali.
Il rischio di regresso (e probabilmente d’illegalità) lo vediamo invece in un altro articolo nuovo del Regolamento sul monte ore scolastico. Si tratta della prima frase del capoverso 2 dell’articolo 5, che introduce maldestramente “il nulla osta” preventivo da parte delle Sezioni dell’insegnamento medio, dell’insegnamento medio superiore e della formazione professionale per quanto riguarda le proposte di attività facenti capo al monte ore d’istituto, e questo prima che esse vengano sottoposte al voto del collegio docenti.
Regolamento sul monte ore scolastico
Monte ore d’istituto
Art. 5
1 L’uso del monte ore di istituto è deciso dal collegio dei docenti (come da art. 37 della legge della scuola del 1° febbraio 1990) a favore di attività di ricerca riferite a problemi di ordine pedagogico e didattico, nonché a innovazioni e sperimentazioni riguardanti l’organizzazione della scuola, i piani di studio, i metodi e le tecniche dell’insegnamento.
2 Per le scuole cantonali la lista delle proposte di attività da sottoporre a decisione del collegio deve avere il nulla osta da parte della sezione dell’insegnamento o della formazione di riferimento. L’impiego del monte ore di istituto per attività diverse da quelle di cui al cpv. 1 è possibile solo con il consenso del Dipartimento.
Come richiama lo stesso articolo 5 cpv. 1 del Regolamento sul monte ore scolastico, l’autonomia del collegio docenti dell’istituto scolastico nell’utilizzo del monte ore è sancita dalla legge della scuola in modo chiaro: sia dall’art. 24 cpv. 3, sia dall’art. 37 cpv. 1 lett. d della Legge della scuola.
Legge della scuola
L’istituto scolastico
Art. 241L’istituto è l’unità scolastica in cui si organizzano la vita e il lavoro della comunità degli allievi e dei docenti, con il concorso di altri agenti educativi, segnatamente dei genitori, al fine di conseguire gli obiettivi specifici del proprio ordine o grado.
2 L’istituto esercita le proprie attività in modo autonomo entro i limiti stabiliti dalle leggi e dalle disposizioni di applicazione.
3 Per lo svolgimento di attività didattiche e culturali all’istituto è assegnato un credito annuale da gestire in modo autonomo. Per attività finalizzate, segnatamente nel campo della ricerca, dell’innovazione e della sperimentazione, all’istituto è assegnato un monte ore annuale da gestire in modo autonomo.[37]
4 L’entità e le modalità di assegnazione del credito annuale e del monte ore sono stabilite dal Consiglio di Stato con un regolamento.[38]
Compiti (del collegio docenti)
Art. 371Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei piani di studio vigenti, il collegio dei docenti:[61]
a) definisce i criteri di funzionamento dell’istituto per quanto attiene agli aspetti pedagogici, didattici, culturali e organizzativi e ne verifica l’applicazione;
b) procede allo studio e all’esame di proposte innovative nell’ambito della politica scolastica cantonale;
c) promuove le sperimentazioni di cui all’art. 13, cpv. 3, lett. c);
d) definisce l’uso del credito annuale e del monte ore assegnati all’istituto;
e) si pronuncia sulla pianificazione delle attività di formazione continua;[62]
f) elegge i membri di propria spettanza nel consiglio di direzione e nel consiglio d’istituto;
g) discute e approva la relazione annuale sull’andamento dell’istituto presentata dal consiglio di direzione;
h) ha la facoltà di affrontare problemi politici e sindacali connessi con la professione.
Visti gli art. 24 e 37 della Legge della scuola, a nostro modo di vedere, gli interventi sull’utilizzo del monte ore d’istituto da parte delle Sezioni dell’insegnamento medio/mediosuperiore e della formazione devono limitarsi ai casi di mancato rispetto della Legge della scuola e del Regolamento sul monte ore scolastico, come ad esempio:
- annullare a posteriori le decisioni di impiego del monte ore da parte dei collegi docenti, qualora esse non rispettino il contenuto l’art. 5 cpv. 1 del Regolamento sul monte ore scolastico;
- annullare le decisioni di impiego del monte ore da parte di direttori, che non hanno adeguatamente coinvolto il collegio docenti dell’istituto scolastico nella decisione, come previsto dalla legge della scuola e dal Regolamento sul monte ore scolastico;
- annullare le decisioni in caso di non corretto impiego del monte ore da parte di docenti (art. 8, cpv. 2 del Regolamento sul monte ore scolastico).
Per contro, a nostro parere, non è ammissibile un “nulla osta” a priori delle Sezioni dell’insegnamento medio/mediosuperiore e della formazione.
In conclusione chiediamo al Consiglio di Stato:
1. di illustrare l’evoluzione delle risorse per il monte ore d’istituto (per ordine e grado di scuola) e per il monte ore cantonale negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20;
2. se intende stralciare la seguente frase dell’art. 5 cpv. 2 del Regolamento sul monte ore scolastico: “Per le scuole cantonali la lista delle proposte di attività da sottoporre a decisione del collegio deve avere il nulla osta da parte della sezione dell’insegnamento o della formazione di riferimento.”
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