
Entra in vigore oggi la modifica della Legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca, la quale ora si chiamerà più semplicemente Legge sulle scuole universitarie (LSU). Il fulcro delle modifiche apportate dal Consiglio di Stato alla LSU e al relativo Regolamento è l’introduzione della protezione dei titoli accademici conferiti dagli istituti accreditati, a tutela della qualità e della reputazione del sistema universitario ticinese e svizzera.
Perché questa modifica
La necessità di rafforzare gli strumenti legislativi volti a combattere il fenomeno dei “sedicenti” istituti universitari, viene spiegato in un comunicato, nasce dalle vicende giudiziarie legate a istituti che negli ultimi anni si sono affacciati sul suolo cantonale “con l’intento di offrire formazioni e diplomi presentandole come di livello universitario”.
Cosa cambia adesso
Il diritto cantonale già tutela denominazioni quali università, scuola universitaria professionale, accademico e facoltà. Con la nuova modifica di legge appena entrata in vigore il Consiglio di Stato integra nella legislazione cantonale anche la protezione dei titoli di studio di grado terziario universitario (bachelor, master, dottorato, licenza, laurea), conferiti dalle scuole universitarie cantonali accreditate. La norma prevede sanzioni penali per i trasgressori.
“Tutelare l’offerta formativa ticinese”
I nuovi articoli di legge sono volti a preservare il sistema universitario cantonale, limitando ancora di più l’operatività di enti “sprovvisti del necessario accreditamento” che propongono percorsi di studio di grado terziario che “non possiedono la certificazione di qualità e di conformità con gli standard nazionali e internazionali”. Tutto ciò, a tutela della reputazione dell’offerta formativa accademica ticinese e svizzera, come pure degli studenti, i quali “possono essere tratti in inganno da informazioni fuorvianti”.
Norma estesa anche a università estere
La nuova normativa ha effetto anche su enti operanti nel Cantone che fungono da sede svizzera di università estere: tali enti, o le università estere che rappresentano, non possono più erogare titoli di studio universitari senza essere in possesso dell’accreditamento istituzionale ottenuto presso le autorità federali (AAQ), a garanzia della qualità dell’insegnamento impartito e della validità dei titoli conseguiti.
Come ottenere l’accreditamento
Allo scopo di consentire agli enti non accreditati attivi sul territorio di regolarizzare la loro situazione, la nuova legge cantonale prevede un termine di 3 anni a partire dal 1 giugno 2023 per l’ottenimento dell’accreditamento istituzionale.

