
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso del VPOD contro le restrizioni all'attività sindacale volute dal Governo ticinese (vedi articolo suggerito).
Il sindacato, ricordiamo, si era inizialmente rivolto senza successo al Tribunale cantonale amministrativo per contestare la risoluzione governativa n. 6671 del 29 novembre 2011 con cui, prendendo spunto da un atto parlamentare che sollevava il tema dell'attività sindacale all'interno degli stabili amministrativi, il Consiglio di Stato aveva notificato alle associazioni del personale dello Stato il divieto di accesso agli stabili amministrativi del Cantone per attività sindacali, giustificando il provvedimento con l'esigenza di "assicurare prioritariamente la normale attività quotidiana del personale dell'Amministrazione cantonale e la necessaria discrezione su dati e documenti presenti negli uffici", senza d'altra parte "ledere i diritti sindacali di tenere i contatti con i propri aderenti".
Il TRAM, con sentenza del 23 aprile 2015, aveva respinto il gravame ritenendo che il diritto di accesso agli stabili - al di fuori del contesto di uno sciopero lecito - non costituisse una prerogativa indispensabile della libertà sindacale e, di riflesso, non conferisse neppure il diritto ad un accesso libero e indiscriminato agli stabili amministrativi. Il rifiuto di concedere un'autorizzazione generale per l'uso speciale (quale era quello generato dall'esercizio dell'attività sindacale in questione) di un bene amministrativo rispettava pertanto il principio di proporzionalità.
Il 2 giugno 2015 il VPOD, patrocinato dall'avv. Mario Branda, aveva interposto dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiedeva, in sostanza, di annullare la risoluzione governativa.
Secondo i giudici di Mon Repos la decisione governativa viola la libertà sindacale garantita dall'art. 28 Cost. “Ciò non significa che il Cantone non possa in futuro disciplinare - attraverso un regolamento o una decisione generale - le modalità di accesso dei rappresentanti sindacali agli stabili amministrativi, al fine di bilanciare tutti gli interessi in causa”, si legge nella sentenza.
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