
"Dare un appalto a una ditta italiana è un rischio. Uomo avvisato...". A mettere in guardia dalle minacce che incombono su chi affida un lavoro a un'impresa italiana è nientemeno che il delegato alle relazioni esterne delle associazioni economiche del Canton Ticino, l'avvocato Michele Rossi, sulle pagine de La Regione di oggi.
Rossi parte da una recente sentenza di un Tribunale italiano per portare alla luce i potenziali rischi che si assume chi affida un appalto a una ditta di Oltreconfine, soprattutto in caso di successivo subappalto. Il rischio più grosso, o meglio più oneroso, è di essere tenuti a pagare salari e contributi sociali agli operai della ditta subappaltatrice, malgrado il committente elvetico non abbia nessun vincolo contrattuale con essa.
Ma partiamo dal principio. "In questi giorni" esordisce Rossi, "mi è stata segnalata una sentenza di un Tribunale italiano in cui si riconosce la responsabilità del committente svizzero per il pagamento dei salari dei dipendenti della ditta italiana che, alla fine della catena di appalti e subappalti, ha effettivamente eseguito i lavori sul nostro territorio."
Rossi si addentra poi nel caso concreto. "Il committente svizzero aveva incaricato una società italiana di eseguire determinate opere. Queste opere sono state successivamente assegnate in subappalto dalla prima azienda incaricata ad una seconda impresa, sempre con sede oltreconfine. La seconda società italiana non ha però proceduto al versamento dei salari ai propri dipendenti distaccati in Svizzera, i quali si sono rivolti alla giustizia civile. Ora, i giudici italiani hanno riconosciuto la responsabilità del committente svizzero, in solido con il datore di lavoro italiano e con l’appaltatore italiano, per il pagamento di salari e oneri sociali. Ciò in applicazione dell’art. 29 cpv. 2 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il quale recita: ‘In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato, in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti’."
"Tradotto in italiano" spiega Rossi, "ciò significa che il giudice ha stabilito che il beneficiario della prestazione, anche se non ha alcun vincolo contrattuale con la società che ha effettivamente realizzato le opere e anche se ha la propria sede all’estero, è tenuto a pagare i salari e i contributi sociali dei lavoratori effettivamente impiegati in Svizzera qualora non lo facesse il datore di lavoro italiano."
Tale responsabilità dovrà comunque ancora essere riconfermata nella procedura che verrà verosimilmente avviata in Svizzera per l’incasso del credito da parte dei lavoratori italiani. E bisognerà inoltre attendere le istanze di ricorso che si esprimeranno in merito. La questione non è quindi ancora definitivamente decisa. "Ma il rischio esiste" sottolinea Rossi."Sulla base di una tale responsabilità, peraltro sconosciuta alle nostre latitudini, il committente svizzero dovrebbe stare molto attento prima di rivolgersi a un’azienda con sede in Italia" conclude l'avvocato Rossi. "A meno di assumere il rischio di dover provvedere un giorno al versamento di salari e oneri contributivi dei dipendenti di una ditta a lui magari sconosciuta. Uomo avvisato…"
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