
Un'iniziativa parlamentare per maggiori diritti dei consumatori. È quello che hanno depositato in Gran Consiglio i deputati comunisti Lea Ferrari e Massimiliano Ay, i quali chiedono che il Cantone sancisca il principio di esenzione dalle spese processuali nelle procedure derivanti da contratti conclusi con consumatori fino a un valore litigioso di 30'000 franchi.
"Il nostro ordinamento costituzionale garantisce, almeno sul piano formale, il principio dell’accessibilità alla giustizia (art. 29 ss. Cost.). Tuttavia, alla facoltà di fare valere i propri diritti si frappongono nella pratica diversi ostacoli di ordine materiale, come la complessità, i tempi e i costi delle procedure" scrivono Ferrari e Ay. "Questo problema" evidenziano, "investe soprattutto i consumatori, che in quanto parte debole nel rapporto contrattuale possono trovarsi sovente scoraggiati a intentare una causa, addirittura in presenza di un vizio patente del bene acquistato".
Per cercare di arginare tale fenomeno di desistenza, Ferrari e Ay propongono che il Cantone potrebbe sancire un principio di esenzione dalle spese processuali nelle procedure derivanti da contratti conclusi con consumatori. "Secondo l’art. 96 CPC, la competenza di stabilire le tariffe per le spese giudiziarie spetta ai Cantoni. In questo senso, l’art. 116 CPC specifica che il diritto cantonale può prevedere altre esenzioni alle spese giudiziarie oltre a quelle previste dal CPC. Nel nostro Cantone, la questione delle spese processuali per l’amministrazione della giustizia civile e penale viene disciplinata dalla Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG). Tuttavia, la legislazione attuale non prevede un regime privilegiato per le azioni fondate sui contratti di consumo; salvo casi particolari, a quest’ultime si applicano pertanto le tariffe ordinarie".
I due granconsiglieri propongono quindi di seguire l'esempio dei Cantoni di Ginevra e Vaud, dove non vengono accollate spese processuali per le procedure derivanti da contratti conclusi con consumatori, almeno entro una certa soglia. "Detto altrimenti, nell’ambito delle prestazioni di consumo corrente destinate al fabbisogno personale del consumatore e offerte dall'altra parte a titolo professionale (art. 32 CPC), un compratore sarebbe esonerato così dal pagamento dalle spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC): basti pensare ad apparecchi informatici, elettrodomestici, leasing, ecc. Quanto viene proposto dal presente atto, di conseguenza, è di andare nella direzione intrapresa da questi Cantoni" concludono i due deputati.
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