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Ticino
Gobbi sui fratelli curdi Pokerce: «Né il consenso pubblico né il tempo trascorso giustificano deroghe alla legge»
Redazione
3 ore fa
Rispondendo a un’interpellanza in Gran Consiglio, il direttore del Dipartimento delle istituzioni ribadisce che il sostegno popolare e gli anni trascorsi in Ticino durante le procedure ricorsuali non costituiscono motivi sufficienti per derogare alle decisioni definitive in materia d’asilo.

Il Consiglio di Stato mantiene una linea rigorosa sulla vicenda di Zelal e Yekta Pokerce, i due fratelli turchi di etnia curda che hanno chiesto a Berna il riconoscimento di un caso di rigore per poter rimanere in Svizzera, a Lavertezzo, dove vivono da cinque anni e stanno completando il loro percorso formativo. Rispondendo in Gran Consiglio a un’interpellanza del deputato socialista Maurizio Canetta e di altri 14 cofirmatari, il direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi ha sottolineato che la vicinanza umana e il sostegno espresso dalla popolazione, dalla scuola e dalla società civile «meritano rispetto e ascolto». Tuttavia, ha precisato, «né la mediatizzazione, né il consenso pubblico possono giustificare deroghe a criteri legali chiari, ai principi dello Stato di diritto e alle sentenze dei tribunali cresciute definitivamente in giudicato».

Valutare la situazione in modo oggettivo

Gobbi ha ricordato che il Governo cantonale, chiamato a formulare un preavviso nell’ambito della procedura per un eventuale caso di rigore, è tenuto a valutare ogni situazione in modo oggettivo, sulla base della legislazione vigente e della giurisprudenza. In generale, ha osservato, una prima decisione negativa in materia d’asilo viene emessa dalla Segreteria di Stato della migrazione entro pochi mesi dalla domanda. Da quel momento, i richiedenti sono consapevoli che i criteri per l’ottenimento dell’asilo non risultano adempiuti.

Nessun diritto automatico

Secondo il consigliere di Stato, il lungo periodo trascorso in Ticino grazie all’effetto sospensivo dei ricorsi non conferisce automaticamente alcun diritto a un permesso. Considerare determinante la durata della permanenza significherebbe, a suo avviso, svuotare di significato le decisioni delle autorità federali e creare disparità di trattamento rispetto a chi, dopo un rifiuto definitivo, lascia il Paese nei termini previsti. Gobbi ha infine ribadito che il rimpatrio dei genitori e del fratellino dei due giovani, avvenuto il 6 maggio, si è svolto nel rispetto delle persone coinvolte, tenendo conto anche della presenza di un minore.