
Il Dipartimento delle istituzioni si esprime in merito al comunicato stampa odierno dell’Organizzazione cristiano-sociale ticinese, nel quale è messa in dubbio la legalità della prassi adottata nei confronti dei cittadini stranieri con permessi di dimora e di domicilio a beneficio di assegni familiari integrativi (AFI) e di assegni di prima infanzia (API).
In primo luogo va rammentato come la Legge federale sugli stranieri prevede la possibilità di revocare i permessi, allorquando lo straniero o una persona a suo carico dipende dall’aiuto sociale. In questo senso, va precisato che sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento delle istituzioni, per il tramite dell’Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione, applicano la giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo, che ha confermato la prassi adottata dal Consiglio di Stato in materia.
Nello specifico, in una recente decisione non ancora pubblicata e oggetto di ricorso al Tribunale federale, il Tribunale cantonale amministrativo, chinandosi sulla questione volta a chiarire la natura degli assegni familiari integrativi (AFI) e degli assegni di prima infanzia (API), ha ribadito come, essendo lo scopo degli stessi quello di coprire il fabbisogno della famiglia, devono di conseguenza essere considerati come delle prestazioni sociali che perseguono scopi assistenziali.
Il Dipartimento delle istituzioni tiene quindi a sottolineare la conformità dell’operato della Sezione della popolazione alla giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo, nell’attesa di una decisione definitiva da parte dell’Alta Corte federale, ad oggi non ancora pervenuta.
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