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Gli sequestrano le targhe, ricorre al TF: "Non è etico"
Gli sequestrano le targhe, ricorre al TF: "Non è etico"
Gli sequestrano le targhe, ricorre al TF: "Non è etico"
Redazione
8 anni fa
Sconfessato un automobilista che aveva saldato in ritardo l'imposta di circolazione e si era opposto alla tassa

Un automobilista ticinese si è rivolto addirittura al Tribunale federale (TF) di Losanna per contestare una tassa di 100 franchi posta a suo carico dalla Sezione della circolazione per non aver pagato interamente l'imposta di circolazione 2017.

La sua battaglia legale, tuttavia, ha avuto esito negativo. All’automobilista, dopo un primo infruttuoso sollecito, era stata notificata una formale diffida di pagamento con tanto di avvertimento che in caso di mancato versamento gli sarebbero state sequestrate targhe. A fine aprile 2017 l'interessato aveva parzialmente saldato la fattura, motivo per era stato nuovamente diffidato. Il 26 giugno, preso atto dell'inadempimento della diffida, la Sezione delle circolazione gli aveva assegnato un termine di cinque giorni per provare l'avvenuto pagamento o restituire la licenza di circolazione e le targhe, ponendo a suo carico una tassa di 100 franchi.

Tutto risolto? Macché: l’automobilista aveva saldato lo scoperto della fattura, ma non la tassa. Nel luglio 2017 la Sezione della circolazione aveva quindi emesso una nuova fattura per l'ammontare di questa tassa, decisione impugnata senza successo sia al Consiglio di Stato sia al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM).

Miglior sorte, come detto, non ha avuto neppure il ricorso presentato al TF con cui l’automobilista aveva chiesto l’annullamento della suddetta tassa. La Corte ha inoltre bacchettato il ricorrente evidenziando come si sia solamente limitato a "esporre la cronistoria della vertenza" e a "osservare che l'impugnato giudizio non sarebbe conforme all'etica professionale", rendendolo attento che già in occasione della prima diffida gli era stato fatto presente come l'avvio della procedura di sequestro avrebbe comportato la riscossione di una tassa e che versamenti effettuati dopo il termine indicato non sarebbero stati considerati. Pertanto, con sentenza del 5 aprile scorso, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e, in via eccezionale, la Corte losannese ha rinunciato a prelevare le spese giudiziarie.

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