
Come tassare quei frontalieri che a causa dell’emergenza Covid sono stati costretti a lavorare da casa è stata una delle (tante) questioni che è emersa in diversi Paesi durante il coronavirus, Svizzera compresa. Dopo settimane di discussioni tra Berna e Roma, la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha annunciato di aver trovato un “accordo amichevole”.
Per evitare la doppia imposizione, le autorità svizzere e quelle italiane hanno dunque trovato un accordo per precisare i dettagli fiscali dei lavoratori frontalieri che durante l’emergenza Covid hanno lavorato da casa e che sono dunque risultati operativi in uno Stato diverso da quello in cui sono regolarmente dipendenti. Tale accordo si applica dal 24 febbraio al 30 giugno.
“Accordo amichevole”
Nel documento, datato 19 giugno e firmato da Berna e da Roma si legge: “In via eccezionale e provvisoria si accetta che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della Convenzione e dell’articolo 1 dell’Accordo del 3 ottobre 1974, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato nell’altro Stato contraente, a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del Covid-19, sono considerati giorni di lavoro nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato e ricevuto in corrispettivo il salario, lo stipendio e le altre remunerazioni analoghe (“reddito”) in assenza di tali misure”.
“In via eccezionale e provvisoria - continuano le autorità - si accetta che, ai fini dell’applicazione dell’Accordo del 3 ottobre 1974, i lavoratori che hanno passato più giorni consecutivi nell’altro Stato contraente allo scopo di svolgere la propria attività dipendente per conto di un datore di lavoro situato in detto altro Stato contraente, senza regolare rientro quotidiano nello Stato di residenza a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del Covid-19 (in particolare, Decreto Ministeriale italiano 120/2020 del 17 marzo 2020), sono considerati frontalieri ai sensi dell’Accordo del 3 ottobre 1974”.
Accordo dal 24 febbraio al 30 giugno
Il presente “accordo amichevole” entra in vigore il giorno successivo alla firma da parte delle due autorità competenti. Le sue disposizioni, dunque, “si applicano dal 24 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020 compreso. Esso è tacitamente rinnovabile, a partire da tale data, di mese in mese. Cesserà di essere applicabile l’ultimo giorno del mese in cui l’ultimo dei due Stati ha posto fine alle misure sanitarie governative che limitano o sconsigliano la normale circolazione delle persone fisiche”.
Diversi fattori straordinari
La decisione è stata presa da Berna e da Roma in considerazione di diversi fattori che hanno caratterizzato il periodo in questione. Entrambi gli Stati avevano invitato le persone a rimanere al proprio domicilio e la situazione Covid-19 è stata delineata di natura straordinaria, per cui ha richiesto l’introduzione di misure eccezionali come nel caso del telelavoro per i frontalieri.
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