
"Non si può disdire l'accordo sui frontalieri" aveva dichiarato settimana scorsa la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf, suscitando delusione in buona parte del Canton Ticino.
Ma è davvero così? Oggi sul Giornale del Popolo l'economista Michele Rossi, delegato alle relazioni esterne delle associazioni economiche, smentisce quanto affermato dalla ministra. "Eppure la disdetta non sarebbe impossibile", è il titolo del suo intervento.
"La consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf ha affermato che non sarebbe possibile disdire l'accordo sui frontalieri in quanto facente parte di una Convenzione più ampia, quella volta ad evitare la doppia imposizione (CDI)" scrive Rossi. "In sostanza si appella all'indivisibilità dell'accordo in relazione ad una possibile disdetta del medesimo. O lo si disdice tutto o non lo si disdice per niente. Verosimilmente la sua posizione poggia sull'art. 44 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969."
"Ora" prosegue Rossi, "il medesimo accordo prevede però che, a determinate condizioni, la cessazione o un'eventuale sospensione, possano riferirsi anche a singole clausole e non all'intero trattato. È il caso quando tali clausole si possono scindere dal resto del trattato per quanto attiene alla loro esecuzione, se risulta inoltre dal trattato o sia altrimenti accertato che l'accettazione delle suddette clausole non abbia costituito per l'altra parte o per le altre parti del trattato una base essenziale del loro consenso ad essere vincolate dal trattato nel suo insieme e non sia ingiusto continuare ad eseguire quanto rimane nel trattato."
"Nel caso in oggetto" scrive ancora l'economista, "a favore della possibile disdetta o sospensione limitata all'imposizione alla fonte dei frontalieri, depone il fatto che il ristorno fiscale venne regolato in un accordo separato, addirittura concluso ben due anni prima della CDI. Il sistema relativo ai frontalieri parrebbe quindi scindibile dal resto. Lo è effettivamente stato, in passato. Lo prova la cronologia della sua stipulazione e dell'entrata in vigore. Lo testimonia pure l'art. 15 cpv. 4 della CDI che fa esplicito riferimento all'altro accordo, quello precedentemente concluso e limitato all'imposizione dei frontalieri. Sono due trattati inizialmente concepiti ed attuati in modo separato."
"Si tratta pertanto di una possibilità da approfondire ulteriormente" conclude Rossi, "anche perché permetterebbe di lasciare in essere il resto delle norme della CDI, garantendo in tal modo la necessaria sicurezza giuridica nei rapporti tra i due Stati. Nel rispetto del diritto."
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