
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un 39enne italiano, a cui è stato negato il permesso di dimora dopo che si è macchiato di diversi reati in Ticino. L'uomo, sposato con una cittadina svizzera e da cui ha avuto una figlia, per dieci anni (dal 2006 al 2016) è stato titolare di un permesso per frontalieri. Dopo il matrimonio, avvenuto nel 2015, l’uomo aveva chiesto alle autorità cantonali ticinesi il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS, dichiarando di non aver subito condanne in Svizzera, ma di avere un procedimento penale pendente.
Il 16 ottobre 2015 l’uomo è stato poi condannato a una pena detentiva di 24 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, per varie infrazioni alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope. In particolare, tra settembre 2013 e settembre 2014, il 39enne aveva preso parte a un traffico di cocaina, trasportando in più occasioni o procurando a terzi oltre 1 kg di stupefacente destinato alla vendita. Tra il 2012 e il 2015 è stato inoltre in possesso di diverse sostanze stupefacenti, tra cui hashish e marijuana. Nell’aprile 2013 l’uomo è stato anche condannato a una pena pecuniaria (sospesa) per grave infrazione alle norme della circolazione stradale, per aver circolato alla guida del suo veicolo alla velocità di 139 km/h su un tratto in cui vigeva il limite di 100 km/h.
Preso atto delle condanne subite, il 9 marzo 2016 la Sezione della popolazione gli aveva negato il permesso richiesto, assegnandoli un termine per lasciare la Svizzera. Decisione che, su ricorso dell'uomo, è stata confermata sia dal Consiglio di Stato sia dal Tribunale amministrativo. Quest'ultimo, con sentenza 17 maggio 2019, aveva ritenuto che, alla luce dei suoi precedenti penali, l'uomo rappresentava "una minaccia grave ed effettiva per l'ordine pubblico svizzero".
Il 17 giugno 2019 l'uomo si è quindi rivolto ai giudici di Mon Repos, chiedendo l'annullamento della sentenza. Ricorso che, come detto, è stato respinto poiché ritenuto “infondato”.
“Al momento dei fatti” osserva la Corte, il ricorrente “disponeva di un impiego” e ha quindi agito “per mero scopo di lucro”. L'attività criminosa dell'interessato inoltre “ha preso fine unicamente grazie all'intervento delle autorità inquirenti” si legge nella sentenza, pubblicata oggi.
Per quanto riguarda l’infrazione alla circolazione stradale, “checché ne dica l'interessato, tale reato non va infatti minimizzato, in quanto esso è potenzialmente atto a mettere in pericolo l'incolumità di terze persone, segnatamente degli altri utenti della strada”.
“L'interessato ha certo un interesse a vivere con la moglie e la figlia in Svizzera”, rilevano i giudici di Mon Repos, ma nell'esame della proporzionalità “vanno tuttavia contrapposti i gravi reati di cui egli si è reso colpevole”. Un tale comportamento, “oltre a dimostrare la mancata integrazione del ricorrente in Svizzera, implica un chiaro interesse pubblico a negargli il permesso sollecitato”.
All’uomo non si oppongono nemmeno “ostacoli di natura insormontabile”. Stabilendosi nella fascia di confine, nel paese dove è nato e cresciuto, si trova “a pochi chilometri dal domicilio coniugale” e quindi l’uomo potrebbe “mantenere sia il rapporto con la figlia e la moglie”, sia le eventuali altre relazioni sociali instaurate in Ticino, limitando così “i paventati problemi di inserimento in un nuovo ambiente”.
Il rifiuto di rilasciare al ricorrente un permesso di dimora UE/AELS appare quindi conforme all'art. 8 CEDU. L’uomo dovrà inoltre farsi carico delle spese giudiziarie di 2'000 franchi.
(Sentenza 2C_586/2019)
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