
Il semplice fatto di appartenere ad una "famiglia mafiosa" non è sufficiente a impedire che sia rilasciato/mantenuto un permesso di soggiorno ai sensi dell’Accordo sulla libera circolazione (ALC). Lo ha ribadito negli scorsi giorni il Consiglio di Stato rispondendo all’interrogazione dell’8 ottobre 2018 con cui il deputato MPS Matteo Pronzini chiedeva lumi sull’entrata in Ticino come notificati di persone sospettate di relazioni con la n’drangheta (vedi articoli correlati).
L’atto parlamentare, ricordiamo, era stato presentato in seguito al caso - emerso grazie a una sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) - della figlia di un presunto boss che viveva in Ticino con i figli “dal luglio del 2015, una data posteriore all’obbligo di presentare il casellario giudiziale e dell’introduzione dei controlli sistematici nei motori di ricerca".
Serve una concreta minaccia per l’ordine pubblico - Nel caso in questione - ha spiegato il Governo – non erano dati i presupposti atti a limitare i diritti di soggiorno derivanti dall’ALC di cui all’art. 5 Allegato I ALC. Ovvero, se la persona straniera non costituisce una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per l’ordine pubblico, l’Autorità della migrazione non può negarle, rispettivamente revocarle un permesso UE/AELS. Il potenziale di pericolosità viene valutato sulla base di più elementi e ogni pratica è di trattata in maniera puntuale tenendo conto della situazione personale concreta del cittadino straniero interessato. L’esame è condotto secondo criteri sviluppati in materia di stranieri dalla giurisprudenza e dalla dottrina e il grado degli approfondimenti dipende molto dalle circostanze, dalla complessità dell’incarto e dalle informazioni accessibili all’Autorità della migrazione. Proprio per i diritti sanciti dall’ALC, nell’ambito del rilascio o del rinnovo di un permesso UE/AELS essa non può infatti richiedere in maniera sistematica la produzione di specifiche informazioni concernenti la situazione penale, lavorativa e finanziaria dello straniero. Richieste di questo carattere sono ammesse unicamente se vi sono fondati indizi che giustificano un approfondimento ai fini dell’accertamento dei diritti discendenti dall’ALC.
L’introduzione della richiesta della produzione dell’estratto del casellario giudiziale è una misura straordinaria voluta dal Consiglio di Stato (benché non condivisa a livello federale) “volta a salvaguardare il nostro territorio dopo averne ponderato i benefici e i rischi”. Da quando è stato introdotto tale obbligo, al momento del rilascio e del rinnovo del permesso l’Ufficio della migrazione prende visione dell’estratto rilasciato ai privati. Per il Governo “questa misura si è rivelata uno strumento efficace e incisivo grazie al quale è stato anche possibile evitare che a delle persone con dei precedenti penali gravi dal profilo dell’ordine e della sicurezza pubblici fosse rilasciato o rinnovato un permesso di soggiorno”.
Ovviamente sussistono vari livelli di accesso alle informazioni iscritte a casellario giudiziale. In Svizzera, ad esempio, gli estratti del casellario rilasciati a privati contengono meno informazioni rispetto a quanto registrato nel casellario giudiziale cui hanno accesso determinate autorità. Le autorità elvetiche possono chiedere alle autorità straniere l’estratto del casellario giudiziale (contenente tutte le iscrizioni) solo se sussistono dei fatti concreti inerenti all’ordine e alla sicurezza pubblici che giustificano la richiesta
Per quel che riguarda il contenuto e i diritti d’acceso al casellario giudiziale italiano (disciplinato mediante un Decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002) si rileva che il giudice può concedere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale nei casi in cui, in una prima condanna, è stata inflitta una pena pecuniaria non superiore a € 516.- oppure una pena detentiva non oltre a due anni. La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, se commutata e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.
In merito al divieto d’entrata ai sensi dell’art. 67 della Legge sugli stranieri (LStr) va poi detto che la competenza per pronunciare tale misura è data alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e all’Ufficio federale di polizia (fedpol). I Cantoni possono solo farne richiesta all’Autorità federale competente, è tuttavia loro preclusa la facoltà di disporre direttamente simile divieto, pertanto la decisione ultima in merito rimane nelle mani dell’Autorità federale.
I controlli nel settore del mercato del lavoro - I lavoratori assunti fino ad un massimo di 90 giorni da agenzie di prestito di personale rappresentano il 28.1% del totale delle assunzioni d’impiego (dato USTAT gennaio-settembre 2018). Il rimanente 71.9% è stato assunto direttamente dai rispettivi datori di lavoro. Tutte le notifiche di assunzione d’impiego per i settori in cui è in vigore un Contratto collettivo di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale sono inoltrate dall’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro alle rispettive commissioni paritetiche.
Gli altri lavoratori sono esaminati nell’ambito degli usuali controlli del mercato del lavoro che l’Ufficio ispettorato del lavoro (UIL) conduce costantemente per conto della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone. Non esiste un dato statistico specifico limitato ai controlli delle assunzioni d’impiego.
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