
Sosteneva di aver riportato una lesione traumatica del nervo toracico longo, e per questo riceveva dall'assicuratore LAINF le regolari prestazioni di legge. Ma le investigazioni ordinate dal suo datore di lavoro hanno portato alla sospensione di tutte le prestazioni assicurative e all'obbligo di restituire le prestazioni indebitamente percepite.
Perché le immagini video registrate dal detective hanno dimostrato che l'uomo, un macchinista edile alle dipendenze di un'impresa ticinese, usciva di casa, si metteva al volante, guidava il veicolo, allacciava le cinture di sicurezza, apriva e chiudeva le portiere, il cofano motore, il portellone del bagagliaio, agiva sui comandi elettrici posti sul bracciolo della portiera, telefonava, teneva in mano un pacchetto di sigarette, un giornale, un portafoglio, fumava una sigaretta, sfogliava un giornale, infilava o toglieva le chiavi dalle tasche dei pantaloni, puliva il naso, si grattava il volto e l'orecchio, spingeva il carrello della spesa e sistemava le borse nel bagagliaio, assicurava la spesa con una rete elastica, sollevava il ripiano di copertura del vano bagagli, si sistemava la maglietta, alzava in vita i pantaloni e si toglieva la giacca: tutto questo senza il benché minimo limite fisico.
L'uomo, sempre grazie alle immagini video, è stato visto tenere il braccio sinistro al collo con una mitella solo in una brevissima occasione, uscendo di casa. E non appena salito in auto si è immediatamente sbarazzato della mitella.
Il datore di lavoro del macchinista edile, in seguito a questa investigazione, ha quindi deciso di ritenere il suo impiegato abile al lavoro al 100% e negargli il diritto a ulteriori prestazioni assicurative. L'assicuratore, in seguito, ha chiesto la restituzione di quanto ingiustamente versato nel periodo dell'infortunio.
L'uomo ha però inoltrato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, sostenendo che l'impresa edile non era legittimata a sospendere le prestazioni in relazione all'infortunio.
Ma il Tribunale cantonale delle assicurazioni, ricordando una sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni, ha riconosciuto la legittimità dell'uso di videoregistrazioni quali mezzi di prova. Anche la sorveglianza da parte di un detective privato nella sfera privata liberamente visibile a ognuno (ad esempio, il balcone) è permessa. E le risultanze della sorveglianza possono di principio costituire una base sufficiente per decidere in merito alla capacità lavorativa della persona assicurata.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha quindi ritenuto necessario procedere ad ulteriori accertamenti, come richiesto dall'uomo, ed ha respinto il suo ricorso, con sentenza pubblicata giovedì scorso. Il macchinista edile dovrà inoltre restituire le indennità indebitamente percepite.
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