
Con una sentenza del 9 febbraio 2016 il Tribunale federale ha sostanzialmente confermato la legislazione ticinese sulla protezione delle denominazioni universitarie decisa dal Gran Consiglio e dal Consiglio di Stato nel 2013 e 2014. Una norma che impedisce a offerte di formazione non riconosciute in Ticino di utilizzare appellativi come "università", "scuola universitaria", "ateneo", "istituto universitario", “accademia”, “facoltà”, "politecnico" e "alta scuola".
I giudici di Losanna sono giunti alla conclusione secondo cui, contrariamente a quanto sostenuto da un ricorso sottoposto alla sua attenzione, "la legislazione federale non preclude ai Cantoni la facoltà di emanare prescrizioni particolari in materia di denominazioni delle scuole universitarie", come fatto dal Ticino. È stata pure respinta la contestazione sulla tempistica con la quale i nuovi dispositivi di legge sono stati applicati.
Solo su un punto secondario il Tribunale federale non ha confermato un capoverso del Regolamento di applicazione, ritenendo non protetti i termini “campus” e “college”. "Si tratta comunque di una mancata conferma del tutto marginale" commenta in una nota la Divisione della cultura e degli studi universitari, "che non modifica la sostanza del rafforzamento della protezione delle denominazioni universitarie voluta da Governo e Parlamento".
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