
Un giorno di ritardo nel pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie è valso l'espulsione ad uno straniero residente in Ticino.
La vicenda inizia nel maggio 2012, quando all'uomo è stato rifiutato il rinnovo del proprio permesso di dimora, da parte della Sezione della popolazione del Dipartimento delle Istituzioni.
L'uomo si è quindi rivolto al Tram, che però nel settembre 2013 ha respinto il suo ricorso.
Nel novembre 2013 l'uomo ha quindi presentato un nuovo ricorso, stavolta davanti al Tribunale federale di Losanna.
L'interessato è stato invitato a versare entro il 20 gennaio 2014 un anticipo di 2'000 franchi, a titolo di garanzia delle spese giudiziarie.
A causa delle sue difficoltà finanziarie, l'uomo ha però chiesto di poter provvedere al pagamento in due rate.
Detto fatto, il 22 gennaio 2014 gli è stato impartito un termine suppletorio per provvedere al pagamento in due rate, ossia un versamento entro il 14 febbraio, l'altro entro il 7 marzo. Con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento della totalità dell'importo entro l'ultimo giorno del termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile.
E così è stato. Dato che la seconda rata è stata versata solo l'8 marzo, quindi il giorno seguente la scadenza fissata, il 19 marzo il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Il 16 aprile l'uomo ha scritto ai giudici, spiegando loro di essere dovuto tornare nel proprio paese di origine dal 23 febbraio al 24 marzo 2014, per occuparsi della madre ammalata. L'uomo ha aggiunto che aveva quindi incaricato la moglie di effettuare i versamenti, ma che il 7 marzo la donna stava così male da non potersi recare all'ufficio postale. Motivo per il quale ci è andata il giorno seguente. L'uomo chiedeva quindi di considerare comunque valido il pagamento.
Ma la corte non gli ha perdonato la leggerezza. Facendo notare come l'uomo conoscesse benissimo i termini di pagamento già prima della sua partenza all'estero, il Tribunale federale ha stabilito che avrebbe dovuto istruire correttamente sua moglie al proposito, affinché ella adottasse tutte le misure utili per potere osservare detto termine. Ciò che non ha fatto, per cui la sua domanda è stata respinta.
L'uomo deve ora lasciare la Svizzera.
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