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Ticino
Espulsioni penali, 82 casi in Ticino
Espulsioni penali, 82 casi in Ticino
Espulsioni penali, 82 casi in Ticino
Redazione
7 anni fa
Nel 2018 le condanne sono aumentate di 10 unità rispetto al 2017

Nel 2018 in Ticino il numero di condanne con espulsione penale, conformemente all'articolo 66a o 66abis CP, sono state 82. È quanto emerge dai dati dell'Ufficio federale di statistica (UST), citati dal Consiglio di Stato nella sua risposta all'intergazione del deputato UDC Tiziano Galeazzi (vedi articolo suggerito).

Di questi 82 casi l'espulsione non obbligatoria è stata pronunciata solo in due occasioni. In ben 47 casi è stata pronunciata un'espulsione dalla Svizzera tra i 6 e i 10 anni, in 26 di 5 anni, mentre in 5 rispettivamente 4 è stata pronunciata un'espulsione inferiore ai 5 anni o superiore ai 10. Ad essere interessati da questo provvedimento sono 70 uomini e 12 donne. 41 di questi sono inoltre risultati essere cittadini europei. Otto erano stranieri con permesso di soggiorno B, C e Ci. 

L'anno precedente le condanne con espulsione sono state 72, ovvero dieci in meno (quattro delle quali non obbligatorie). In 20 casi è stata disposta un'espulsione di 5 anni, mentre in 52 dai 6 ai 10 anni. Il provvedimento concerneva 65 uomini e 7 donne. Di questi 62 stranieri espulsi, 32 sono risultati essere cittadini europei. 

Il Governo precisa inoltre che ai sensi dell’art. 66a CP è il giudice a doversi pronunciare sull’espulsione dello straniero che ha commesso i reati elencati nella norma. Il Ministero pubblico, e per esso i procuratori pubblici, non ha facoltà di espellere dal territorio svizzero gli stranieri.

Vero è che, sulla scorta delle raccomandazioni emanate il 7 settembre 2016 dal Comitato della Conferenza dei Procuratori della Svizzera (CP), il procuratore pubblico può emanare un decreto d’accusa senza espulsione nei casi di rigore ex art. 66a cpv. 2 CP se, cumulativamente, l’imputato è titolare di un permesso B o C, il reato comporta una pena inferiore a 6 mesi (o a 180 aliquote giornaliere) e se l’imputato non è recidivo. Si nota, tuttavia che, a crescita in giudicato (per assenza d’opposizione), il decreto d’accusa viene comunque trasmesso alla Sezione della popolazione per le decisioni di sua competenza, segnatamente per l’eventuale erogazione del divieto d’entrata nel nostro Paese. Da parte dei procuratori pubblici la presenza di un caso di rigore viene valutata in maniera particolarmente restrittiva, segnatamente solo in casi bagatellari o quando la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità: in altri termini quando il caso di rigore è manifesto.

Ricordiamo infine che soltanto i reati commessi dopo il 1° ottobre 2016 possono essere sanzionati con espulsione giudiziaria. 

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