
Dovranno lasciare definitivamente il Canton Ticino una 44enne cittadina serba e i suoi due figli, cui la Sezione della popolazione aveva rifiutato il rinnovo del permesso di domicilio a causa della loro dipendenza dall’assistenza pubblica e della loro situazione debitoria.
La donna e il figlio maggiore erano entrati in Svizzera nel 1998 e tre anni più tardi avevano ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il padre, titolare anche lui di un simile permesso. Nel 2004 era nata la figlia secondogenita e nei successivi 7 anni i loro problemi finanziari si erano fatti così gravi da indurre, il 28 ottobre 2011, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino a rifiutare di concedere alla famiglia dei permessi di domicilio, rinnovando tuttavia i loro permessi di dimora fino a inizio aprile 2014 (per la madre) e metà marzo 2014 (per i figli). Dal luglio del 2012 la coppia vive separata e i figli erano stati affidati alla madre. Il primogenito, affetto da problemi di reintegrazione e di disagio di natura adolescenziale, era stato collocato in una struttura apposita.
Il 23 agosto 2013 la Sezione della popolazione aveva formalmente ammonito la donna poiché era a carico della pubblica assistenza (dal maggio 2012) e percepiva gli assegni familiari integrativi (dal 2009), informandola che se la situazione avesse perdurato o se avesse violato l'ordine pubblico, sarebbe stata valutata la possibilità di revocarle l'autorizzazione di soggiorno.
Il 9 ottobre 2014 la Sezione della popolazione aveva rifiutato di rinnovare il permesso di dimora della madre e dei suoi figli, osservando che, benché ammonita, faceva sempre capo all'assistenza e agli assegni familiari integrativi. La decisione era stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato il 1° marzo 2016 e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 3 novembre 2017.
La Corte cantonale aveva rilevato che la madre “denotava grandi difficoltà di integrazione sia dal profilo lavorativo che socioeconomico e che era oberata di debiti privati”. Pertanto il provvedimento era conforme al principio della proporzionalità e che in concreto non erano dati i presupposti affinché gli interessati potessero appellarsi all'art. 8 CEDU.
La tesi è stata condivisa anche dal Tribunale federale, cui la donna si era inutilmente rivolta in ultima istanza. Oltre alle difficoltà d'integrazione della madre, il giudici di Mon Repos hanno evidenziato anche quelle del figlio maggiorenne, “che non lavora, avendo svolto unicamente uno stage probatorio di una durata inferiore ad un anno, la cui remunerazione non gli ha tuttavia permesso di provvedere alle proprie necessità” e che ha anche avuto modo di interessare le autorità giudiziarie penali. Per quanto concerne la figlia, il TF ha evidenziato che, in base alla giurisprudenza, i minorenni seguono le sorti del genitore che ne ha la custodia.
La decisione della Corte cantonale è stata quindi ritenuta corretta e la famiglia dovrà quindi lasciare il Cantone. A carico della madre e del figlio maggiorenne sono state inoltre poste le spese giudiziarie pari a 200 franchi.
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